Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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Se si considera il rapporto tra i rischi legati alle imprese controllate e i costi della sorveglianza, la frequenza triennale dei controlli non appare adeguata nel caso di imprese di revisione sotto sorveglianza statale che svolgono revisioni ordinarie soltanto per società che non sono società con azioni quotate in borsa (cfr. art. 2 lett. c
n. 2 AP-LSR e quanto detto al n. 2.4.2.1.3). Queste imprese di revisione sotto sorveglianza statale saranno sottoposte a controllo approfondito almeno una volta ogni cinque anni (art. 16 cpv. 1bisAP-LSR). Anche qui il controllo sarà condotto in funzione dei rischi; questo significa che per quanto riguarda la portata e l’accuratezza del controllo si terrà conto del fatto che l’impresa di revisione controllata non effettua revisioni per società con azioni quotate in borsa. Inoltre, come già ricordato, per le imprese di revisione sotto sorveglianza statale viene a decadere l’esigenza di rinnovare l’abilitazione ogni cinque anni (cfr. quanto detto in merito all’art. 3 cpv. 2 AP-LSR). Per il controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale l’ASR può ricorrere anche a servizi di terzi (art. 20 LSR), al fine di mantenere ridotto il suo numero di effettivi.
Secondo il diritto vigente, l’ASR procede senza indugio a un controllo quando sospetta che vi siano infrazioni agli obblighi legali (art. 16 cpv. 1 periodo 2 LSR). Per motivi redazionali, questa disposizione è fatta oggetto di un capoverso a sé (art. 16 cpv. 1terAP-LSR).
Art. 43a Disposizioni transitorie relative alla modifica del …
Due disposizioni del disegno di legge implicano necessariamente delle disposizioni transitorie:
• Innanzitutto si deve tener conto del fatto che, affinché le imprese di revisione
possano richiedere sotto il nuovo regime le abilitazioni di cui necessitano per la loro futura attività, il nuovo diritto deve prima entrare in vigore. Inoltre, l’ASR ha bisogno di un tempo sufficiente per valutare tali richieste di abilitazione. Quindi, i servizi di revisione per la cui effettuazione il nuovo diritto prescrive l’abilitazione come impresa di revisione sotto sorveglianza statale potranno continuare a essere forniti, nei sei mesi seguenti all’entrata in vigore del nuovo diritto, da imprese di revisione che dispongono della necessaria abilitazione secondo il diritto anteriore (art. 43a cpv. 1 AP-LSR).
• La seconda disposizione transitoria concerne le imprese di revisione con sede
all’estero: se queste forniscono servizi di revisione per società i cui titoli di partecipazione o prestiti in obbligazioni sono quotati in una borsa svizzera al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto, dovranno chiedere all’ASR, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del nuovo diritto, un’abilitazione provvisoria o la liberazione dall’obbligo di abilitazione (cfr. art. 8 cpv. 1 e 2 AP-LSR). L’impresa di revisione può continuare a fornire servizi di revisione fino alla decisione dell’ASR, la quale conferma per iscritto all’impresa di revisione che la domanda è stata presentata entro il termine prestabilito e informa la borsa in merito alle domande presentate (art. 43a cpv. 2 AP-LSR).