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Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 56 pagine

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mezzo dei dati di cui all’articolo 5 paragrafo 2 della decisione 2008/633/GAI24 (decisione VIS UE) e conformemente all’allegato 3.

2Se la consultazione dà un risultato positivo, la CO fedpol trasmette al servizio in modo sicuro i dati di cui all’articolo 5 paragrafo 3 della decisione VIS UE.

Art. 22 Scambio di dati con Stati dell’UE nei cui confronti non è entrato in

vigore il regolamento VIS CE

1Gli Stati membri dell’UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS CE25 possono rivolgere le loro domande per l’ottenimento di dati del C-VIS sia direttamente alla CO fedpol, tramite linee di trasmissione sicure per la corrispondenza in materia di polizia giudiziaria, sia alle altre autorità di cui agli articoli 17 e 18.

2La CO fedpol esamina le domande e vi risponde.

3La procedura è retta dall’articolo 19.

4La CO fedpol può rivolgere una domanda all’autorità competente di uno Stato membro dell’UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS CE, al fine di ottenere informazioni in materia di visti.

Capitolo 4: Consultazione di altre banche dati e VIS Mail

Art. 23 Consultazione di altre banche dati

Al deposito di una domanda di visto, l’autorità competente per i visti consulta sistematicamente, tramite ORBIS, le banche dati seguenti, sempreché sia autorizzata a farlo:

a. il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC)26;

b. il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL)27;

c. il sistema d’informazione Schengen (SIS)28;

d. la banca dati sui documenti di viaggio rubati gestita dall’organizzazione internazionale di polizia criminale INTERPOL (sistema ASF-STD)29.

24Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giu. 2008, relativa all’accesso per la

consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e

dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, nella versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

25Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.

26 RS 142.513

27 RS 361.0

28 RS 362.0

29 RS 351.21