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Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 56 pagine

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crimini e delitti internazionali e il perseguimento dei reati sottoposti alla giurisdizione federale secondo gli articoli 336 e 337 del Codice penale22;

Art. 18 Autorità cantonali e comunali autorizzate a ottenere dei dati

Le autorità cantonali e comunali autorizzate a ottenere determinati dati del C-VIS in virtù dell’articolo 109a capoverso 3 lettera d LStr sono:

a. le polizie cantonali;

b. le polizie comunali delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano;

c. le autorità di perseguimento penale, per il tramite delle polizie cantonali.

Art. 19 Procedura per l’ottenimento dei dati

1Le autorità di cui agli articoli 17 e 18 presentano alla CO fedpol, per via cartacea o elettronica, una domanda motivata d’accesso ai dati del C-VIS.

2In caso d’urgenza eccezionale, un’autorità può presentare una domanda anche oralmente. La CO fedpol tratta immediatamente la domanda e verifica successivamente se sono adempite tutte le condizioni di cui all’articolo 20 e se si trattava effettivamente di un caso d’urgenza eccezionale. La verifica ulteriore è effettuata immediatamente dopo il trattamento della domanda.

3Fedpol disciplina le modalità procedurali in un regolamento sul trattamento.

Art. 20 Condizioni per l’ottenimento dei dati

La CO fedpol verifica se:

a. i dati sono necessari alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi di cui all’articolo 286 capoverso 2 lettera a del Codice di procedura penale (CPP)23;

b. in un caso specifico è giustificata la trasmissione dei dati;

c. vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la trasmissione dei dati contribuirà in maniera significativa alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione dei reati di terrorismo o degli altri reati gravi di cui all’articolo 286 capoverso 2 lettera a CPP.

Art. 21 Consultazione e trasmissione dei dati

1La CO fedpol consulta i dati del C-VIS se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 20 capoverso 1. La consultazione può essere effettuata unicamente per

22 RS 311.0

23 RS 312.0