Progetto
Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 56 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
b. nome, cognome, cognome di nascita (cognome anteriore), sesso nonché data, luogo e Paese di nascita;
c. tipo e numero di documento di viaggio, autorità di rilascio, data di rilascio e data di scadenza;
d. cognome, nome e indirizzo della persona fisica o nome e indirizzo della persona giuridica che rivolge l’invito o che si assumerà presumibilmente le spese di sussistenza durante il soggiorno, nonché cognome, nome e indirizzo della persona di contatto della persona giuridica;
e. impronte digitali;
f. numero della vignetta di visto e data di rilascio di tutti i visti rilasciati precedentemente.
2Conformemente all’articolo 15 paragrafo 3 del regolamento VIS CE, in caso di esito positivo della ricerca, l’autorità ha accesso ai fascicoli precedenti del richiedente e ai fascicoli correlati secondo l’articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS CE.
Art. 13 Consultazione ai fini del controllo alle frontiere esterne Schengen o
sul territorio svizzero
1La consultazione del C-VIS ai fini del controllo presso i valichi delle frontiere esterne dello spazio Schengen per verificare l’identità del titolare del visto, l’autenticità del visto e l’adempimento delle condizioni d’entrata nello spazio Schengen si svolge in base al numero della vignetta di visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto, conformemente all’articolo 18 paragrafo 1 del regolamento VIS CE16.
2Se la ricerca dà un risultato positivo, i dati delle categorie I, II e V-VII dell’allegato 2 possono essere consultati conformemente all’articolo 18 paragrafo 4 del regolamento VIS CE.
3La consultazione del C-VIS ai fini della verifica dell’identità del detentore del visto, dell’autenticità del visto e dell’adempimento delle condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero è effettuata in base al numero della vignetta di visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto, oppure unicamente in base al numero della vignetta di visto conformemente all’articolo 19 paragrafo 1 del regolamento VIS CE.
4Se la ricerca dà un risultato positivo, i dati delle categorie di cui al capoverso 2 possono essere consultati conformemente all’articolo 19 paragrafo 2 del regolamento VIS CE.
Art. 14 Consultazione ai fini dell’identificazione
1Può essere effettuata una consultazione in base alle sole impronte digitali figuranti nel C-VIS, conformemente all’articolo 20 paragrafo 1 del regolamento VIS CE17, se:
16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.
17 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.