Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine
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Anche il rapporto della missione di valutazione delle elezioni dell’OSCE/ODIHR del 31 gennaio 2012 sulle elezioni parlamentari federali del 23 ottobre 201120 ha tematizzato questa difficoltà.
Secondo il rapporto occorrerebbe accertare se sia possibile introdurre un termine più lungo per il recapito dei documenti di voto agli Svizzeri all’estero, nel cui caso bisognerebbe però prendere in considerazione anche altri termini, come la registrazione dei candidati.
Il termine più breve per gli aventi diritto di voto in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale ha creato problemi soprattutto nei Cantoni più grandi in cui occorre esaminare centinaia di candidature. Non vi è invece motivo di temere, se non in casi sporadici, un prolungamento e un rincaro della campagna elettorale; l’esperienza infatti insegna che questa è in pieno svolgimento già tre settimane prima del giorno dell’elezione. L’aspetto dei costi della campagna elettorale deve però passare in secondo piano rispetto a quello, costituzionale, della libertà di voto, che conferisce agli elettori un diritto alla libera formazione della volontà e all’espressione fedele del voto (art. 34 Cost.). Se la maggior parte dei partiti continua ad ampliare l’offerta di candidati, occorrerà concedere agli elettori anche il tempo necessario per esaminare la documentazione relativa.
1.3.1.2 Indicazioni più precise sui candidati
Difficoltà nei controlli volti a impedire le doppie candidature: la Confederazione e i Cantoni devono garantire per legge che nessuna candidatura figuri su più di una lista di un solo Cantone con sistema proporzionale (art. 27 LDP).
Occorre inoltre assicurare che non si candidino persone prive della cittadinanza svizzera o minorenni. In periodi di grandi migrazioni, infatti, anche tra le candidature per il Consiglio nazionale aumentano quelle di persone naturalizzate che portano un cognome straniero. Nei Paesi limitrofi, inoltre, numerosi Comuni hanno lo stesso nome di Comuni svizzeri. L’indicazione del Comune (spesso anche del toponimo) alla voce luogo d’origine, ma anche dati mancanti, complicano l’esecuzione del controllo.
Gli impiegati della Confederazione possono ovviamente candidarsi ma, se vengono eletti, devono decidere tra il mandato al Consiglio nazionale e l’impiego alla Confederazione. È molto difficile riconoscere gli impiegati della Confederazione: soltanto pochissime denominazioni professionali sono infatti protette, e ogni attività professionale può essere descritta avvalendosi di numerose denominazioni diverse; inoltre molti candidati forniscono indicazioni personali (p. es. «esperto nell’arte di vivere») anziché il tipo di professione, tutta una serie di funzioni politiche (p. es. deputato supplente al Gran Consiglio, consigliere comunale) o cariche onorifiche sociali (p. es. ex presidente di un’associazione).
Quando, nel 1976, è stata emanata la legge federale sui diritti politici, i dati richiesti per una candidatura al Consiglio nazionale (art. 22 cpv. 2 LDP: cognome e nome, sesso, data di nascita, professione, indirizzo e luogo d’origine dei candidati) consen-
20 http://www.osce.org > OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights > Elections > Previous Election Activities > Switzerland > Federal Elections, 23 October 2011, n. XIII lett. A, pag. 15 (ted.).