Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine

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Il legislatore del 1976 aveva escluso i riconteggi, a meno che non fossero rese verosimili irregolarità. Un rafforzamento della fiducia nella democrazia diretta mediante la possibilità (non l’obbligo) di effettuare controlli adeguati (cfr. n. 1.2.4) offre un’alternativa idonea ai riconteggi.

A ciò si riallaccia l’attuazione di un’iniziativa parlamentare Joder, cui il 18 ottobre 2012 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha deciso di dare seguito: anche in caso di votazioni popolari i riconteggi vanno ordinati unicamente se sono rese verosimili irregolarità.

1.2.3 Attestazioni del diritto di voto per iniziative popolari e referendum

Per quanto riguarda i diritti popolari occorre dare ai comitati promotori la garanzia che tutte le firme depositate per essere attestate entro l’80° giorno del termine di referendum ed entro l’inizio del 14° mese del termine di raccolta siano rispedite entro i termini previsti. Facendo sì che la maggior parte delle firme sia presentata per essere attestata entro i primi quattro quinti circa del termine previsto allo scopo, si evitano ai Comuni sovraccarichi di lavoro nell’eventualità di un accumulo di iniziative popolari o referendum oppure in occasione delle festività; aumenterebbero così automaticamente anche le possibilità di rilasciare eventuali attestazioni dell’ultimo minuto. Inoltre, i comitati d’iniziativa e di referendum vedrebbero notevolmente migliorata la certezza della pianificazione (per i dettagli cfr. il n. 1.3.3 e il n. 2, commento all’art. 62 e all’art. 70).

1.2.4 Osservazione di votazioni

Numerosi Cantoni prevedono già diversi tipi di osservazione: alcuni di essi (come SO o SH) prescrivono che lo spoglio dei voti delle elezioni e delle votazioni sia effettuato da persone di partiti diversi, in modo tale da garantire un controllo incrociato su base di milizia. Altri hanno istituito una commissione che sorveglia gli scrutatori professionisti e ha accesso a tutti i documenti; di questa commissione fanno parte tutti i partiti rappresentati nel Parlamento cantonale (come NE e GE). Una terza possibilità consiste nel dare a rappresentanti di tutti i partiti (come SZ, SG, VD, VS, GE e JU) o ad aventi diritto di voto interessati (come SZ, SH, VD, NE e JU) l’accesso a settori delimitati dei locali dove avviene lo spoglio dei voti (come la tribuna di una palestra). Quest’ultima modalità di controllo implica che gli osservatori siano nettamente separati dagli scrutinatori e non possano prendere documenti inerenti alla votazione né violare il segreto del voto. In seguito a una decisione del Tribunale federale18, aventi diritto di voto interessati hanno avuto la possibilità di osservare un riconteggio di voti nella città di Berna.

18 DTF 131 I 442