Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine

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1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.3.1 Controllo delle candidature per l’elezione del Consiglio nazionale

1.3.1.1 Termine di presentazione delle proposte di candidatura e consegna del materiale di voto

Occorre anticipare il termine per la presentazione delle proposte di candidatura dal 30 settembre al 31 agosto dell’anno in cui si svolgono le elezioni, affinché, come accade per le votazioni popolari, il materiale di voto possa essere inviato agli elettori nel corso della quart’ultima settimana precedente il giorno delle votazioni, anziché dieci giorni prima. Molti reclami lo confermano: un disciplinamento più vicino ai bisogni dei cittadini esige che questi termini siano armonizzati. Anche altri motivi lo giustificano:

1. per legge le elezioni del Consiglio nazionale si svolgono la penultima

domenica di ottobre (art. 19 LDP). Poco prima in molti Cantoni sono programmate le vacanze scolastiche autunnali. Sempre più persone amano mettersi in viaggio in questo periodo. Oggi oltre l’80 per cento degli elettori esprime il proprio voto per corrispondenza ma, se è in vacanza proprio in quei dieci giorni in cui il materiale di voto è a disposizione, la partecipazione alle votazioni risulta pregiudicata. I dati relativi a quanti non hanno potuto partecipare alle votazioni in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale del 2011 confermano questo timore. Distribuendo il materiale nella quart’ultima settimana precedente il giorno dell’elezione si riduce questo rischio venendo al contempo incontro alle esigenze dei cittadini.

2. Il problema è più acuto quando si tratta di Svizzeri all’estero aventi diritto

di voto. Secondo l’articolo 2b dell’ordinanza sui diritti politici (ODP)19, i Cantoni provvedono affinché le autorità competenti possano far pervenire il materiale di voto agli Svizzeri all’estero una settimana prima della spedizione ufficiale. Ciononostante per taluni Svizzeri all’estero interessati la partecipazione alle elezioni del Consiglio nazionale, considerati gli attuali termini più brevi per l’invio del materiale di voto, risulta illusoria. Secondo l’articolo 29 capoverso 4 LDP il termine per modificare le proposte di candidatura è infatti di due settimane, sempre che la legislazione cantonale non lo riduca espressamente a una settimana. La data dell’elezione (penultima domenica di ottobre, art. 19 cpv. 1 LDP) si situa per legge tra il 18 e il 24 ottobre.

3. Il termine per consegnare invii in massa a prezzi particolarmente conve-

nienti tramite la Posta svizzera è oggi di sette giorni lavorativi; i Comuni non vorranno certo inviare il materiale di voto più velocemente e, di conseguenza, spendere il doppio. La soluzione consiste perciò nell’anticipare il termine per la presentazione delle proposte di candidatura. Ciò preverrà reclami e ricorsi e confermerà la fiducia nella corretta organizzazione di tutte le votazioni.

19 RS 161.11