Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine
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Tribunale federale, LTF). Se invece non è stato presentato alcun ricorso contro lo scrutinio, i nuovi fatti e nuovi mezzi di prova che ne mettono in dubbio la correttezza devono essere fatti valere, applicando per analogia l’articolo 77 capoverso 2 LDP, senza indugio11 e dinanzi al Governo cantonale12. In questo modo il Tribunale federale ha chiarito in modo comprensibile la questione dell’iter ricorsuale, eliminando le incertezze sorte in seguito alla decisione concernente la votazione popolare relativa ai documenti di viaggio biometrici13.
II. Nel caso delle elezioni del Consiglio nazionale con il sistema proporziona-
le, considerata l’estrema rigorosità del complesso normativo, i riconteggi risultano appropriati soltanto se si prova in modo soddisfacente che il genere e l’entità delle irregolarità avrebbero potuto rovesciare un risultato elettorale.14
Ciò tiene conto del fatto che il legislatore storico ha rinunciato volontariamente, con cognizione di causa, a ordinare riconteggi per risultati di votazioni con scarti minimi senza che venissero fatte valere irregolarità vere e proprie, recependo invece immutata dalla vecchia legge sull’elezione del Consiglio nazionale nella nuova codifica la decisione per sorteggio in caso di parità di voti (art. 20 e art. 43 cpv. 3 LDP). Nel 1975, durante i dibattiti parlamentari sulla LDP, si svolsero le elezioni del Consiglio nazionale e sulla lista numero 4 nel Cantone di Argovia l’ultimo eletto ottenne 32 198 voti, mentre il primo subentrante 32 190 15. Un ricorso sull’elezione chiese il riconteggio ma venne respinto sia dal Consiglio di Stato del Cantone di Argovia sia dal Consiglio nazionale16. Il relatore della commissione del Consiglio nazionale incaricata della verifica dei poteri commentò dicendo che la legge non prevedeva né conferiva a nessuno il diritto di esigere che, in caso di risultato molto risicato, venisse effettuato un riconteggio oltre ai controlli già previsti dalla procedura. Per ragioni di equità, il riconteggio avrebbe dovuto riguardare tutto il materiale di un circondario elettorale e avrebbe richiesto un impegno sproporzionato. Non era nemmeno possibile tracciare un limite chiaro su quando doveva aver luogo un riconteggio e quando no. Risultati con scarti minimi non sono così rari. (…) La commissione riteneva perciò che un riconteggio avrebbe potuto avvenire soltanto nel caso in cui sarebbe stato possibile provare un errore collegato a una fattispecie concreta. Nel caso in questione il ricorrente aveva rilevato alcune irregolarità, che però erano state constatate e corrette nel corso della normale procedura di spoglio, o differenze che si manifestano spesso tra risultati provvisori e definitivi. Il ricorrente non poteva dunque citare alcuna circostanza concreta che indicasse un errore non ancora constatato e non corretto. Il relatore concludeva dicendo che non vi era dunque motivo di procedere a un riconteggio17.
11 DTF 121 I 5
12 DTF 137 II 177
13 DTF 136 II 132 segg.
14 DTF 138 II 9-11 consid. 3.2-3.4
15 Cfr. FF 1975 II 1984
16 Boll. Uff. 1975 N 1538-1541
17 Boll. Uff. 1975 N 1540; cfr. in proposito DTF 138 II 5-12 e 13-22