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Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 10 pagine

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

c. i trattati intercantonali che sono stati dichiarati di obbligatorietà generale dalla Confederazione (art. 48a Cost.).

Art. 5 Pubblicazione mediante rimando

1 I testi di cui agli articoli 2–4 che, per il loro carattere speciale, non si prestano alla pubblicazione nella RU vi sono menzionati soltanto con il titolo e un rimando alla piattaforma di pubblicazione, segnatamente se:

a. concernono solo una piccola cerchia di persone;

b. sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti;

c. devono essere pubblicati in un altro formato; o

d. una legge federale o un’ordinanza dell’Assemblea federale ordina la pubblicazione al di fuori della RU.

2 I testi pubblicati da un altro organo di pubblicazione accessibile in Svizzera sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando a tale organo oppure con

l’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

3 Sono applicabili gli articoli 6–10 e 14.

Art. 6 Eccezioni all’obbligo di pubblicazione

1 Non sono pubblicati nella RU gli atti normativi della Confederazione nonché i trattati e le risoluzioni internazionali che devono essere tenuti segreti per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure in virtù di obblighi internazionali.

2 Essi vincolano soltanto le persone alle quali sono resi noti.

Art. 7 Pubblicazione ordinaria e straordinaria

1 I testi di cui agli articoli 2–4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.

2 I trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4 la cui data d’entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l’entrata in vigore.

3 Un testo è pubblicato eccezionalmente al più tardi il giorno dell’entrata in vigore (pubblicazione ordinaria urgente), se ciò è indispensabile per assicurarne l’efficacia.

4 Se la piattaforma di pubblicazione non è accessibile, i testi sono pubblicati con altri mezzi (pubblicazione straordinaria).

Art. 9

Abrogato