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Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 10 pagine

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

Art. 16b (nuovo) Preservazione delle pubblicazioni elettroniche

Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie volte a garantire l’autenticità e l’integrità dei testi pubblicati in forma elettronica.

Art. 16c (nuovo) Protezione dei dati

1 Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali, in particolare dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 3 lettera c e profili della personalità secondo all’articolo 3 lettera d della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati, nella misura in cui questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge.

2 Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali degni di particolare protezione nell’ambito della pubblicazione elettronica.

Art. 17

Abrogato

Art. 18 Consultazione

Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni si possono consultare:

a. i contenuti della piattaforma di pubblicazione; e

b. gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RS (art. 7 cpv. 4).

Art. 19 Emolumenti

1 La consultazione della piattaforma di pubblicazione e dei testi di cui all’articolo 5 capoverso 2 nonché la consultazione secondo l’articolo 18 sono gratuite.

2 Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura delle pubblicazioni secondo la presente legge.

3 Può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti, in particolare oneri per lo sfruttamento di dati.

Inserire dopo il titolo della sezione 6

Art. 19a (nuovo) Esecuzione

1 La Cancelleria federale gestisce la piattaforma di pubblicazione.

2 Essa svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge, per quanto non siano competenti altre unità amministrative.

6 RS 235.1