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Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 10 pagine
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Legge sulle pubblicazioni ufficiali
Art. 10 Rettifiche formali
1 La Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell’autorità che li ha emanati:
a. in atti normativi della Confederazione, fatti salvi quelli dell’Assemblea federale: sotto la propria responsabilità;
b. in trattati e risoluzioni internazionali: d’intesa con le parti contraenti.
2 D’intesa con la Commissione parlamentare di redazione, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori sorti al momento della pubblicazione che modificano il senso di atti normativi dell’Assemblea federale. Le rettifiche di altri errori negli atti normativi dell’Assemblea federale sono rette dall’articolo 58 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.
Art. 11 Contenuto
La RS è un repertorio aggiornato costantemente, consolidato e ordinato per materie:
a. dei testi pubblicati nella RU, fatti salvi i decreti federali che non contengono norme di diritto concernenti l’approvazione di trattati internazionali; e
b. delle costituzioni cantonali.
Art. 12 cpv. 3
3 Abrogato
Art. 13 cpv. 1 lett. c e fbis (nuova) nonché 2
1 Nel Foglio federale sono pubblicati:
c. Abrogata
fbis. le ordinanze amministrative del Consiglio federale;
2 Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati:
a. rapporti, pareri oppure convenzioni del Consiglio federale o dei Tribunali della Confederazione, rapporti o pareri delle commissioni dell’Assemblea federale diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 lettera b;
b. decisioni, istruzioni e comunicazioni del Consiglio federale, dell’Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte all’Amministrazione federale.