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Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 10 pagine
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Legge sulle pubblicazioni ufficiali
Titolo prima dell’art. 13a
Sezione 4a: Ulteriori contenuti della piattaforma di pubblicazione (nuova)
Art. 13a (nuovo)
1 Nella piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati:
a. i testi di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3;
b. i documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive ai sensi della legge del 18 marzo 20054 sulla consultazione;
c. le versioni previgenti dei testi del diritto federale.
2 Il Consiglio federale può prevedere la pubblicazione di altri testi nella piattaforma di pubblicazione.
Art. 14 cpv. 2, frase introduttiva e 4 (nuovo)
2 Il Consiglio federale può decidere di non far pubblicare in ognuna delle tre lingue ufficiali o di non far tradurre nelle lingue ufficiali i testi di cui all’articolo 13a, sempre che:
4 La traduzione dei documenti per le procedure di consultazione e le indagini conoscitive è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione5.
Art. 16 Versione elettronica e versione stampata
1 I testi sono pubblicati prioritariamente nella piattaforma di pubblicazione.
2 Su richiesta, i testi sono forniti stampati.
3 Il Consiglio federale stabilisce se e a quali condizioni produrre e distribuire edizioni periodiche dei contenuti della piattaforma di pubblicazione in forma stampata o elettronica.
Art. 16a (nuovo) Versione determinante
1 Per gli atti normativi della Confederazione, i trattati tra Confederazione e Cantoni nonché i trattati intercantonali è determinante la versione pubblicata nella RU. Se un testo è pubblicato mediante rimando, è determinante la versione alla quale si rimanda.
2 La versione determinante dei trattati e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle loro rispettive disposizioni.
3 La versione pubblicata nella piattaforma di pubblicazione è quella determinante.