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Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 10 pagine
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Legge sulle pubblicazioni ufficiali
4. Procedura penale militare12
Art. 125a (nuovo) Pubblicazione
1 La notificazione della citazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:
a. il luogo di dimora dell’accusato è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
b. una notificazione è impossibile o comportasse difficoltà straordinarie;
c. l’accusato o il suo patrocinatore con domicilio o dimora abituale all’estero non hanno designato un recapito in Svizzera.
2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.
Art. 154 cpv. 3 (nuovo)
3 Alla pubblicazione della sentenza si applica per analogia l’articolo 125a.
5. Legge del 13 dicembre 200213 sulla formazione professionale
Art. 19 cpv. 4
Abrogato
6. Legge del 5 ottobre 200714 sulle lingue
Art. 10 cpv. 1
1 I testi normativi della Confederazione e gli altri testi che devono essere pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali o nel Foglio federale a tenore della legge del 18 giugno 200415 sulle pubblicazioni ufficiali o in virtù di altre disposizioni del diritto federale sono pubblicati in tedesco, francese e italiano, sempre che la legge non preveda altrimenti.
7. Legge federale del 24 marzo 200616 sulla radiotelevisione
Art. 8 cpv. 1 lett. b
1 Le emittenti svizzere devono:
12RS 322.1
13RS 412.10
14RS 441.1
15 RS 170.512
16 RS 784.40