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Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 10 pagine

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

4. Procedura penale militare12

Art. 125a (nuovo) Pubblicazione

1 La notificazione della citazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:

a. il luogo di dimora dell’accusato è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;

b. una notificazione è impossibile o comportasse difficoltà straordinarie;

c. l’accusato o il suo patrocinatore con domicilio o dimora abituale all’estero non hanno designato un recapito in Svizzera.

2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

Art. 154 cpv. 3 (nuovo)

3 Alla pubblicazione della sentenza si applica per analogia l’articolo 125a.

5. Legge del 13 dicembre 200213 sulla formazione professionale

Art. 19 cpv. 4

Abrogato

6. Legge del 5 ottobre 200714 sulle lingue

Art. 10 cpv. 1

1 I testi normativi della Confederazione e gli altri testi che devono essere pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali o nel Foglio federale a tenore della legge del 18 giugno 200415 sulle pubblicazioni ufficiali o in virtù di altre disposizioni del diritto federale sono pubblicati in tedesco, francese e italiano, sempre che la legge non preveda altrimenti.

7. Legge federale del 24 marzo 200616 sulla radiotelevisione

Art. 8 cpv. 1 lett. b

1 Le emittenti svizzere devono:

12RS 322.1

13RS 412.10

14RS 441.1

15 RS 170.512

16 RS 784.40