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Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 10 pagine
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Legge sulle pubblicazioni ufficiali
Allegato (cifra II)
Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento
Art. 58 cpv. 4 (nuovo)
4 La rettifica di errori che modificano il senso sorti al momento della pubblicazione e la rettifica di errori che non modificano il senso sono rette dagli articoli 10 e 12 della legge del 18 giugno 20048 sulle pubblicazioni ufficiali.
2. Legge del 21 marzo 19979 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
Art. 48a cpv. 2
2 Riferisce annualmente all’Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati non pubblicati in virtù dell’articolo 6 della legge del 18 giugno 200410 sulle pubblicazioni ufficiali.
3. Legge federale del 28 settembre 195611 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro
Art. 14 cpv. 1
1 Le decisioni che conferiscono il carattere obbligatorio generale e le
disposizioni che ne sono oggetto devono essere pubblicate nelle lin-
gue ufficiali delle regioni interessate. Le decisioni della Confederazio-
ne sono pubblicate nel Foglio federale e quelle dei Cantoni nei rispet-
tivi Fogli ufficiali; le une e le altre devono essere menzionate nel Fo-
glio ufficiale svizzero di commercio.