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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine
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Art. 24 Raggruppamenti
1 Entro il 30 novembre prima dell’inizio dell’anno di riferimento, gli importatori e i costruttori possono chiedere all’UFE di essere considerati come raggruppamento per un periodo massimo di cinque anni.
2 Un raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi di un singolo grande importatore.
3 Il raggruppamento designa un rappresentante.
4 Se non sono uniti tra loro in un gruppo grazie alla detenzione della maggioranza dei voti, o non sono riuniti in altro modo sotto una direzione unica, i membri di un raggruppamento possono scambiarsi soltanto le informazioni seguenti:
a. le emissioni medie di CO2 determinanti;
b. l’obiettivo fissato per le emissioni di CO2 determinanti;
c. il numero totale delle automobili immatricolate per la prima volta;
d. il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta.
Sezione 3: Basi di calcolo
Art. 25 Emissioni di CO2 determinanti
1 Gli importatori di automobili il cui tipo è stato approvato possono presentare all’Ufficio federale delle strade (USTRA), entro il 31 gennaio dopo la fine dell’anno di riferimento, i dati necessari per il calcolo delle emissioni di CO2 determinanti. Per ogni singola automobile occorrono i seguenti dati:
a. il numero d’identificazione del veicolo (VIN);
b. le emissioni di CO2;
c. il peso a vuoto;
d. eventuali innovazioni ecocompatibili; e
e. il codice del titolare dell’approvazione del tipo.
2 Se questi dati non sono forniti, sono determinanti per le emissioni di CO2 di un’automobile le indicazioni contenute nell’approvazione del tipo secondo l’articolo 97 OETV7 e secondo l’ordinanza del 19 giugno 19958 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV).
3 Per controllare i dati di cui al capoverso 1, l’USTRA può chiedere in qualsiasi momento all’importatore che questi presenti un numero adeguato di dichiarazioni di conformità secondo l’articolo 18 della direttiva 2007/46/CE9 (Certificate of Conformity, COC).
7 RS 741.41
8 RS 741.511
9 Cfr. nota all’art. 17 cpv. 2 lett. a.