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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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Capitolo 11: Esecuzione

Art. 133 Autorità esecutive

1 L’UFAM esegue la presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2–5.

2 L’AFD esegue le disposizioni relative alla tassa sul CO2.

3 L’UFE esegue le disposizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili, con il sostegno dell’USTRA.

4 L’UFAM e l’UFE eseguono le disposizioni relative agli aiuti finanziari globali per il risanamento energetico degli edifici.

5 L’UFE nonché organizzazioni private incaricate dall’UFE o dall’UFAM sostengono l’UFAM nell’ambito dell’esecuzione delle disposizioni relative all’esenzione dalla tassa per le imprese con impegno di riduzione e agli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera.

6 I dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione sono a disposizione delle autorità esecutive, sempre che ne abbiano bisogno per l’esecuzione.

Art. 134 Inventario dei gas serra

L’UFAM tiene l’inventario dei gas serra, in base al quale è valutato il grado di raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 3 della legge sul CO2 e degli obiettivi intermedi settoriali.

Art. 135 Indennizzo

L’indennizzo per l’onere di esecuzione ammonta al 2,4 per cento delle entrate generate dalla tassa sul CO2 e dalle sanzioni (entrate). In caso di aumento di tali entrate, il DATEC riduce adeguatamente l’aliquota, d’intesa con il DFF.

Art. 136 Controlli e obbligo di informare

1 Le autorità esecutive possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso, in particolare presso le imprese SSQE, le persone soggette al pagamento della tassa nonché le persone e le imprese che chiedono la restituzione della tassa.

2 Su richiesta occorre fornire alle autorità esecutive:

a. tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza;

b. tutti i libri contabili, i documenti commerciali, i dati elettronici e gli atti rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.

3 Se necessario, ognuno è tenuto a svolgere o tollerare indagini.

Art. 137 Adeguamento degli allegati

Il DATEC adegua: