Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo

ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

Articolo 121 Finanziamento

Il fondo per le tecnologie è gestito quale fondo speciale senza personalità giuridica ai sensi dell’articolo 52 della legge federale sulle finanze della Confederazione36. È alimentato con fondi della tassa sul CO2 per un ammontare di massimo 25 milioni franchi l’anno. Le risorse del fondo vengono rimunerate e servono a finanziare le perdite della fideiussione. Inoltre, anche i costi di esecuzione connessi alla concessione di quest’ultima vengono pagati con fondi della tassa sul CO2.

Con i crediti a preventivo annuali, il Consiglio federale propone alle Camere federali l’ammontare dei mezzi finanziari che vengono forniti al fondo per le tecnologie (cpv. 1). L’entità dei mezzi si rifà alle fideiussioni probabilmente da concedere e già concesse e il conseguente rischio di perdite per l’anno successivo. Per non caricare in modo duraturo le finanze della Confederazione, le fideiussioni concesse complessivamente non deve superare 500 milioni franchi (cpv. 3). Poiché, con le fideiussioni, la Confederazione assume impegni finanziari pluriennali, si deve chiedere un credito d’impegno con il quale l’Assemblea federale stabilisce l’ammontare massimo degli impegni ancora in sospeso (cpv. 2). Trattandosi, nel caso della concessione di fideiussioni per tecnologie nel settore ambientale, di un nuovo strumento dove la stima della domanda e dei rischi è incerta, il limite massimo previsto nell’ordinanza per impegni ancora in sospeso non va utilizzato completamente. A ciò si aggiunge che inizialmente il fondo dispone ancora di pochi fondi per coprire eventuali perdite. È previsto di chiedere alle Camere federali un credito d’impegno di 200 milioni con il messaggio concernente il preventivo. A seconda di come evolverà il sistema delle fideiussioni, in un secondo tempo potranno essere chiesti al Parlamento crediti aggiuntivi per aumentare il volume dell’impegno fino al limite massimo di 500 milioni.

I costi per il disbrigo delle domande e l’indennizzo alle organizzazioni incaricate vengono integrati nel budget dell’UFAM e finanziati con le risorse del fondo per le tecnologie. Le autorità o l’organizzazione incaricata possono riscuotere emolumenti per la trattazione delle domande.

L’UFAM o l’organizzazione incaricata riferisce annualmente all’attenzione del DATEC sulle fideiussioni concesse, sui rischi di perdite e sulle fideiussioni richieste. Il fondo per le tecnologie è valutato periodicamente quanto a utilità ambientale, effetti di coinvolgimento, efficacia ed efficienza

9.3 Sezione 3: Distribuzione del prodotto della tassa alla popolazione Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 122–126)

Come finora, i proventi della tassa sul CO2 verranno in gran parte ridistribuiti all’economia e alla popolazione. L’attuale normativa riguardanti la distribuzione della quota del prodotto della tassa spettante alla popolazione verrà quindi ripresa con singoli adeguamenti formali e redazionali.

9.4 Sezione 4: Distribuzione del prodotto della tassa all’economia Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 127–130)

Come finora, i proventi della tassa sul CO2 verranno in gran parte ridistribuiti all’economia e alla popolazione. A differenza dell’attuale normativa, in futuro anche le imprese esentata dalla tassa sul CO2 profitteranno della distribuzione del prodotto della tassa all’economia o non ne saranno più escluse. Questa nuova normativa non ha alcun effetto sull’ordinanza. Gli attuali articoli riguardanti la distribuzione della quota del prodotto della tassa spettante all’economia verranno quindi ripresi con singoli adeguamenti formali e redazionali.

36 RS 611.0 48/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060