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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 6 pagine

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Ordinanza sull’organizzazione relativa alla LRUm

tazione di progetti di ricerca; svolgono regolarmente una formazione continua in questi ambiti;

2I membri di cui all'articolo 1 lettere a–c devono disporre di esperienza nello svolgimento di progetti di ricerca.

3 I membri non possono essere contemporaneamente attivi nella segreteria scientifica della commissione d'etica.

Art. 3 Ricusazione

1 I membri si ricusano se:

a. partecipano loro stessi al progetto di ricerca o, per altre ragioni, vi hanno un interesse personale;

b. al progetto di ricerca partecipano persone alle quali hanno la facoltà di impartire istruzioni, alle cui istruzioni devono sottostare o alle quali sono legati personalmente; o

c. hanno per altri motivi una prevenzione nella causa.

2 Se un membro si ricusa, non può partecipare alle deliberazioni e alle decisioni riguardanti l'oggetto in questione.

Art. 4 Procedura ordinaria

1La commissione d'etica decide in procedura ordinaria in una composizione di almeno sette membri. Sono fatti salvi gli articoli 5 e 6.

2La decisione è presa dopo deliberazioni orali. In casi eccezionali motivati, segnatamente nell'ambito di sperimentazioni cliniche secondo l'articolo 29 capoverso 4 dell'ordinanza 1 del ...2 sulla ricerca umana (ORUm 1)2, è autorizzato lo svolgimento di una procedura scritta.

3Una decisione può essere presa unicamente se sono presenti almeno tre specialisti secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettere a–d, uno specialista di biostatistica e almeno due specialisti secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettere f–h.

4 La commissione d'etica decide a maggioranza dei voti emessi. In caso di parità dei voti decide il presidente o il vicepresidente.

Art. 5 Procedura semplificata

1 La commissione d'etica decide nella composizione di tre membri su:

a. sperimentazioni cliniche della categoria A secondo gli articoli 22 capoverso 1, 23 capoverso 1, 52 capoverso 1 e 64 capoverso 1 dell'ordinanza 1 del ... sulla ricerca umana (ORUm 1)3, se la sperimentazione non solleva questioni particolari di natura etica, scientifica o giuridica, segnatamente se:

1. lo svolgimento della sperimentazione clinica non presenta un grado di complessità elevato,

2 RS … 3RS …