Progetto
Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 22 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Ordinanza concernente i progetti di ricerca sull'essere umano ad eccezione delle sperimentazioni cliniche (Ordinanza sulla ricerca umana 2, ORUm 2)
Avamprogetto del 23.7.2012 del …
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 30 settembre 20111 sulla ricerca umana (LRUm),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
a. i requisiti per l'esecuzione di progetti di ricerca sull'essere umano a eccezione delle sperimentazioni cliniche; e
b. le procedure di autorizzazione e di notifica dei progetti di ricerca di cui alla lettera a presso le commissioni d'etica.
Art. 2 Disposizioni applicabili
Le disposizioni seguenti dell'ordinanza del ...2 sulla ricerca umana 1 (ORUm 1) si applicano per analogia:
a. integrità scientifica (art. 3 ORUm 1);
b. qualità scientifica (art. 4 ORUm 1).
Art. 3 Qualifica professionale
1 La direzione di un progetto di ricerca deve:
a. essere autorizzata a esercitare, sotto la propria responsabilità professionale, la professione che la qualifica specificatamente per il progetto di ricerca in questione;
b. possedere la formazione e l'esperienza necessarie in relazione all'esecuzione del progetto di ricerca in questione;
1 RS …; RU …
2 RS ...