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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 22 pagine

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Ordinanza concernente i progetti di ricerca sull'essere umano ad eccezione delle sperimentazioni cliniche (Ordinanza sulla ricerca umana 2, ORUm 2)

Avamprogetto del 23.7.2012 del …

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 30 settembre 20111 sulla ricerca umana (LRUm),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a. i requisiti per l'esecuzione di progetti di ricerca sull'essere umano a eccezione delle sperimentazioni cliniche; e

b. le procedure di autorizzazione e di notifica dei progetti di ricerca di cui alla lettera a presso le commissioni d'etica.

Art. 2 Disposizioni applicabili

Le disposizioni seguenti dell'ordinanza del ...2 sulla ricerca umana 1 (ORUm 1) si applicano per analogia:

a. integrità scientifica (art. 3 ORUm 1);

b. qualità scientifica (art. 4 ORUm 1).

Art. 3 Qualifica professionale

1 La direzione di un progetto di ricerca deve:

a. essere autorizzata a esercitare, sotto la propria responsabilità professionale, la professione che la qualifica specificatamente per il progetto di ricerca in questione;

b. possedere la formazione e l'esperienza necessarie in relazione all'esecuzione del progetto di ricerca in questione;

1 RS …; RU …

2 RS ...