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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 6 pagine
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Ordinanza sull’organizzazione relativa alla LRUm
Art. 7 Obbligo di conservare e diritto di consultazione
1La commissione d’etica conserva i protocolli della sperimentazione e le informazioni che le sono stati sottoposti, nonché i verbali delle sedute e la corrispondenza per dieci anni dalla conclusione o dall’interruzione di un progetto di ricerca.
2 L'autorità cantonale di vigilanza può consultare questi documenti.
Art. 8 Obbligo di notifica
L'autorità cantonale di vigilanza notifica la commissione d'etica competente all'organo di coordinamento di cui all'articolo 9.
Capitolo 2: Organo di coordinamento
Art. 9
1L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) dirige l'organo di coordinamento conformemente all'articolo 55 LRUm.
2 L'organo di coordinamento ha in particolare i seguenti compiti:
a. garantire uno scambio regolare fra le autorità d'esame coinvolte;
b. garantire uno scambio regolare con le rappresentanze e le istituzioni del settore della ricerca;
c. mettere a disposizione raccomandazioni concernenti le procedure di autorizzazione e di notifica, in collaborazione con le commissioni d'etica e le altre autorità d'esame interessate;
d. mettere a disposizione raccomandazioni concernenti singoli aspetti della prassi decisionale, in collaborazione con le commissioni d'etica e le altre autorità d'esame interessate;
e. partecipare alla concezione e all'esecuzione di programmi di formazione e di perfezionamento destinati ai membri delle commissioni d'etica;
f. informare il pubblico, segnatamente tramite una sintesi dei rapporti annuali delle commissioni d'etica e mediante un compendio statistico dei progetti di ricerca svolti.
3Esso emana direttive sul contenuto dei rapporti delle commissioni d'etica conformemente all'articolo 55 capoverso 2 LRUm.
Capitolo 3: Protezione dei dati
Art. 10 Obbligo del segreto
1I membri e il personale della commissiona d'etica, gli specialisti esterni di cui all'articolo 53 capoverso 2 LRUm, nonché le altre autorità d'esecuzione e di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni sottostanno all'obbligo del segreto.