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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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Art. 38 Etichettatura
1L’etichetta non deve essere fuorviante per quanto riguarda i rischi per la salute dell’uomo e degli animali o per l’ambiente o la sua efficacia. Essa non può in nessun caso riportare diciture come «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell’ambiente», «rispettoso degli animali» o diciture analoghe.
2I biocidi devono essere etichettati:
a. conformemente al sommario delle proprietà del biocida deciso secondo l’articolo 20a capoverso 1; e
b. per analogia secondo gli articoli 34b e 34d OPChim56. Laddove:
1. nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s’intende il titolare,
2. nell’OPChim si parla di sostanze e preparati pericolosi, nella presente ordinanza s’intendono tutti i biocidi e i principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi.
3Oltre ai dati di cui al capoverso 2 occorre indicare:
a. la denominazione di ogni principio attivo e la relativa concentrazione in unità metriche;
b. il numero dell’omologazione federale;
c. il genere di formulazione;
d. gli usi per i quali è omologato il biocida;
e. le istruzioni per l’uso, comprese la frequenza e la dose di applicazione, espressa in unità metriche, in maniera logica e comprensibile per gli utenti, per ogni tipo di uso previsto secondo i termini della decisione;
f. i dettagli dei possibili effetti collaterali indesiderati, diretti o indiretti, e le istruzioni relative a interventi di pronto soccorso;
g. gli eventuali nanomateriali contenuti nel prodotto e ogni specifico rischio correlato e il termine «nano» tra parentesi dopo ogni riferimento ai nanomateriali;
h. qualora sia allegato un foglio illustrativo: la dicitura «Prima dell’uso leggere il foglio illustrativo accluso» e, se del caso, le avvertenze destinate alle categorie vulnerabili;
i. le istruzioni circa l’eliminazione sicura del biocida e del suo imballaggio nonché l’indicazione relativa a un eventuale divieto di riutilizzare l’imballaggio;
j. il numero di lotto o la denominazione della formulazione;
k. la data di scadenza in normali condizioni di magazzinaggio;
l. se del caso, le seguenti indicazioni:
56 RS 813.11