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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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Art. 38 Etichettatura

1L’etichetta non deve essere fuorviante per quanto riguarda i rischi per la salute dell’uomo e degli animali o per l’ambiente o la sua efficacia. Essa non può in nessun caso riportare diciture come «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell’ambiente», «rispettoso degli animali» o diciture analoghe.

2I biocidi devono essere etichettati:

a. conformemente al sommario delle proprietà del biocida deciso secondo l’articolo 20a capoverso 1; e

b. per analogia secondo gli articoli 34b e 34d OPChim56. Laddove:

1. nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s’intende il titolare,

2. nell’OPChim si parla di sostanze e preparati pericolosi, nella presente ordinanza s’intendono tutti i biocidi e i principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi.

3Oltre ai dati di cui al capoverso 2 occorre indicare:

a. la denominazione di ogni principio attivo e la relativa concentrazione in unità metriche;

b. il numero dell’omologazione federale;

c. il genere di formulazione;

d. gli usi per i quali è omologato il biocida;

e. le istruzioni per l’uso, comprese la frequenza e la dose di applicazione, espressa in unità metriche, in maniera logica e comprensibile per gli utenti, per ogni tipo di uso previsto secondo i termini della decisione;

f. i dettagli dei possibili effetti collaterali indesiderati, diretti o indiretti, e le istruzioni relative a interventi di pronto soccorso;

g. gli eventuali nanomateriali contenuti nel prodotto e ogni specifico rischio correlato e il termine «nano» tra parentesi dopo ogni riferimento ai nanomateriali;

h. qualora sia allegato un foglio illustrativo: la dicitura «Prima dell’uso leggere il foglio illustrativo accluso» e, se del caso, le avvertenze destinate alle categorie vulnerabili;

i. le istruzioni circa l’eliminazione sicura del biocida e del suo imballaggio nonché l’indicazione relativa a un eventuale divieto di riutilizzare l’imballaggio;

j. il numero di lotto o la denominazione della formulazione;

k. la data di scadenza in normali condizioni di magazzinaggio;

l. se del caso, le seguenti indicazioni:

56 RS 813.11