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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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1. il tempo impiegato dal biocida prima di esplicare i suoi effetti,
2. l’intervallo da rispettare tra un’applicazione del biocida e l’altra,
3. l’intervallo da rispettare tra l’applicazione e l’uso successivo del prodotto trattato o l’accesso successivo delle persone o degli animali all’area in cui è stato impiegato il biocida, compresi i dettagli relativi:
– ai mezzi e ai provvedimenti di decontaminazione e alla durata aedi razione delle aree trattate,
– alla pulizia adeguata degli apparecchi,
– alle misure precauzionali da adottarsi durante l’uso e il trasporto.
4Se del caso, occorre inoltre indicare:
a. le categorie di utenti;
b. informazioni relative ai rischi particolari per l’ambiente, segnatamente allo scopo di proteggere gli organismi non bersaglio e di evitare una contaminazione delle acque;
c. per i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi: i requisiti in materia di etichettatura ai sensi della direttiva 2000/54/CE57.
5Le indicazioni di cui ai capoversi 3 lettere c, e, f, g, i–l nonché 4 lettera b devono figurare:
a. sull’imballaggio; o
b. se necessario a causa delle dimensioni o della funzione del biocida: in un foglio illustrativo allegato all’imballaggio e che ne è parte integrante.
6Per l’etichettatura dei principi attivi destinati ai biocidi si applica per analogia l’articolo 34b capoversi 1-3 OPChim.
Art. 39 Rubrica e cpv. 3
Etichettatura speciale per i microrganismi geneticamente modificati
1Oltre ai requisiti di cui all’articolo 38 i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi geneticamente modificati devono essere contrassegnati come tali sull’etichetta.
2Per l’etichettatura, occorre utilizzare una delle seguenti diciture:
a. «aus gentechnisch verändertem X/produit à partir de X modifié par génie génétique/da X modificato/a con tecnologia genetica»; o
b. «aus genetisch verändertem X/produit à partir de X génétiquement modifié/da X geneticamente modificato/a».
3I dati di cui all’articolo 38 capoverso 4 lettera b devono figurare sull’etichetta, gli altri dati devono essere riportati conformemente all’articolo 38 capoverso 5 lettera a o b, a seconda del requisito adempito.
57 Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.