Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine

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permette di indicare nell’etichettatura (etichetta) e nella scheda di dati di sicurezza un’impresa con sede in uno degli Stati contraenti al posto di una con sede in Svizzera.

Inoltre sono tuttora valide le disposizioni dell’OPChim. Secondo l’art. 54 OPChim le schede di dati di sicurezza devono essere «consegnate» al destinatario, il che implica un obbligo di consegna del fornitore. Nei confronti di quest’ultimo deve essere redatta la scheda di dati di sicurezza di cui all’art. 70 RB conformemente al regolamento REACH e «messa a disposizione», il che significa discostarsi dall’obbligo di consegna del fornitore. Tuttavia nella normativa comunitaria emerge una contraddizione: nella versione francese, all’art. 31 par. 1 REACH si utilizza il verbo «fournir» (obbligo di consegna del fornitore), mentre nella versione tedesca l’espressione «zur Verfügung stellen» (mettere a disposizione).

Art. 40a Documentazione e campioni

Cpv. 1

L’obbligo di documentazione esteso è tratto dal RB. Le lett. a-d sono riprese dall’art. 65 par. 2 lett. a-d RB.

Cpv. 2

L’obbligo di conservazione dei campioni è ripreso dall’art. 65 par. 2 secondo comma RB.

Art. 41 Obbligo di diligenza

bis

Cpv. 1

La precisazione relativa all’uso corretto riprende il contenuto dell’art. 17 paragrafo 5 RB.

Cpv. 4

La disposizione viene ripresa al cpv. 1. Questo cpv. viene dunque abrogato.

Art. 43 Fornitura

Come spiegato in merito all’art. 11e, il divieto di fornitura al pubblico è ora oggetto della decisione di omologazione, cosicché la disposizione contenuta nell’art. 43 viene eliminata e sostituita con un rimando alla decisione. In aggiunta alle disposizioni della decisione, rimangono in vigore le disposizioni per la fornitura previste dall’OPChim e dall’ORRPChim.

Art. 46 Impiego

Questo articolo viene abrogato. Già nell’art. 3 cpv. 1 si stabilisce che i biocidi non possono essere utilizzati a titolo professionale o commerciale se privi di omologazione (cfr. spiegazioni relative all’art. 3 cpv. 1).

Il termine per l’ulteriore impiego professionale o commerciale dopo la revoca di un’omologazione (come in passato, al massimo 360 giorni) è ora disciplinato dall’art. 25 cpv. 2 lett. b.

Art. 47 Restrizioni di impiego

Negli ultimi adeguamenti dell’ORRPChim, oltre ai preservanti del legno (tipo di prodotto 8), nell’allegato 2.4 ORRPChim sono stati ripresi altri tipi di prodotto dell’OBioc. Si tratta di preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio (tipo di prodotto 6), preservanti per pellicole (tipo di prodotto 7), rodenticidi (tipo di prodotto 14) e prodotti antincrostazione (tipo di prodotto 21).

Art. 50 Pubblicità

Cpv. 1

Le disposizioni relative alla pubblicità devono valere anche per tutti i biocidi della revOBioc che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 possono essere immessi sul mercato o impiegati a livello professionale/commerciale (lett. b.) senza omologazione.

Cpv. 2

Adeguamento all’art. 72 par. 3 RB.

Cpv. 3