Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine

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Adeguamento all’art. 72 par. 1 RB. In considerazione delle disposizioni (leggermente) modificate (avvertenze) così come per la nuova regolamentazione concernente la possibilità di distinguere queste diciture rispetto al resto dell’annuncio, come nel RB non è stato previsto alcun periodo transitorio. Le autorità federali prevedono di raccomandare alle autorità esecutive cantonali un’«esecuzione commisurata». Per questo motivo non si devono inoltre sollevare obiezioni contro l’impiego delle nuove frasi previste dal RB prima dell’entrata in vigore della presente revisione.

Cpv. 4

bis

Disciplina l’oggetto dell’attuale art. 50 cpv. 3 .

Cpv. 5

Per i biocidi, il RB prevede disposizioni pubblicitarie specifiche (art. 72 RB) oltre a quelle previste nel regolamento CLP. Nella revOBioc si rinvia espressamente all’art. 75 OPChim (in sostituzione al regolamento CLP).

Art. 50a Armonizzazione dell’esecuzione

Cpv. 1

In Svizzera gli atti di esecuzione e gli atti delegati relativi al RB sono disciplinati a livello dipartimentale nell’OBioc, nei limiti delle competenze del DFI (cfr. art. 1b revOBioc). Nei casi in cui ciò non avviene o quando nell’UE si formulano solo «note tecniche di orientamento» (cfr. art. 24 RB), in Svizzera le disposizioni UE sono attuate sotto forma di direttive di ausilio all’esecuzione (in occasione di una successiva revisione totale in Svizzera queste disposizioni subordinate del diritto UE potranno essere parimenti attuate a livello di ordinanze dipartimentali). In questo modo nelle future trattative concernenti la continuazione del MRA (cfr. precedenti considerazioni alla lett. «C») verrà esplicitato anche l’intento della Svizzera, cioè applicare le disposizioni UE e i successivi sviluppi dell’acquis comunitario per mantenere l'equivalenza prevista nel MRA.

Cpv. 2

Nel frattempo, vale a dire fino all’entrata in vigore di una futura revisione totale, le direttive sono pubblicate sul sito Internet dell’organo di notifica.

Art 52 Servizi di valutazione

Lett. e: Adeguamento al nuovo Ufficio che riunirà, a partire dal 2014, l’attuale Ufficio federale di veterinaria (UFV) e la Divisione sicurezza delle derrate alimentari dellʼUfficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Art. 53 Compiti dell’organo di notifica e collaborazione

Cpv. 1

Lett. d: secondo l’art. 95 par. 4 RB, l’ECHA deve pubblicare un elenco delle persone che hanno presentato i documenti relativi a principi attivi non ancora approvati utilizzati nei biocidi e che partecipano al programma di lavoro per l’esame sistematico dei principi attivi. Questo obbligo di pubblicazione deve essere attuato nell’OBioc e attribuito all’organo di notifica.

Lett. e: come illustrato nell’art. 14 cpv. 4 lett. a, devono essere previsti e impiegati gli stessi formati elettronici usati nell’UE.

Art. 54a Centro d’informazione per i biocidi

Cpv. 1

Secondo l’art. 81 par. 2 RB gli Stati membri possono scegliere se istituire un centro d’informazione per i biocidi. Il regolamento REACH e il regolamento UE-CLP prevedono invece espressamente degli sportelli unici. Buona parte degli Stati membri istituirà probabilmente uno «sportello unico-biocidi». Quello svizzero deve essere gestito dall’organo di notifica. Se necessario, quest’ultimo deve essere supportato dai servizi di valutazione come nel caso degli sportelli unici REACH esistenti.

Cpv. 2