Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine
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Art. 38 Etichettatura
Cpv. 1
La modifica rappresenta l’art. 69 par. 2 RB.
Cpv. 2
Le domande di omologazione che sono presentate di nuovo dopo l’entrata in vigore della revOBioc devono contenere una proposta di etichettatura conforme al regolamento CLP. I biocidi devono essere etichettati per analogia come preparati secondo le indicazioni previste dagli art. 34b e 34d OPChim.
Il «fabbricante» dell’OPChim continua a corrispondere al «richiedente» del RB.
Nell’ambito del MRA, un’impresa con sede in uno Stato contraente può essere richiedente. Di conseguenza sull’etichetta è possibile indicare un’impresa con sede in uno Stato contraente al posto di una con sede in Svizzera.
Cpv. 3
Le modifiche rappresentano l’art. 69 par. 2 lett. a-n RB.
Cpv. 4
Lett. c: in applicazione dell’art. 69 par. 1 lett. o RB e secondo la direttiva 2000/54/CE i requisiti relativi all’etichettatura si applicano a tutti i biocidi che contengono microrganismi.
Cpv. 5
Adeguamento all’art. 69 par. 2, ultimo comma RB.
bis
Cpv. 5 (abrogato)
bis I requisiti per l’etichettatura di microrganismi sono disciplinati nel cpv. 4 lett. c. Il contenuto del cpv. 5 è stato spostato all’art. 39 cpv. 3.
Art. 39 Etichettatura speciale per i microrganismi geneticamente modificati
Cpv. 1
Il nuovo art. 39 disciplina le disposizioni specifiche per l’etichettatura che superano le disposizioni dell’art. 38. Ciò si manifesta anche nella nuova rubrica dell’articolo.
Cpv. 3
L’attuale fattispecie è spostata al cpv. 4. Il nuovo cpv. 3 stabilisce dove devono figurare i dati sull’etichetta.
Cpv. 4 (cpv. 3 vigente)
In accordo con l’art. 17 cpv. 2 della legge sull’ingegneria genetica (RS 814.91) tutti i biocidi contenenti tracce accidentali inferiori allo 0,1 per cento di microrganismi geneticamente modificati non devono essere etichettati (incluso l’obbligo di dichiarazione).
Art. 40 Scheda di dati di sicurezza
Per i principi attivi che non figurano nei predetti elenchi, la deroga relativa agli scenari d’esposizione deve essere abrogata in accordo con la normativa comunitaria. Per quanto concerne la scheda di dati di sicurezza l’art. 70 RB rimanda all’art. 31 REACH. Secondo l’art. 31 par. 7 REACH è necessario redigere e consegnare una relazione sulla sicurezza chimica e sugli scenari d’esposizione come previsto dagli art. 14 o 37 REACH. L’art. 14 par. 1 REACH limita l’obbligo di relazione sulla sicurezza chimica alle sole sostanze con obbligo di registrazione. Secondo l’art. 15 par. 2 REACH valgono come biocidi (solo) i principi attivi nei biocidi che sono registrati all’interno degli elenchi o allegati citati, in modo tale che (solo) per quei principi attivi non sia necessaria alcuna relazione sulla sicurezza chimica e dunque nessuno scenario d’esposizione. Gli elenchi trattati nell’art. 15 par. 2 REACH si rifanno anche alla direttiva 98/8/CE e corrispondono ai tre elenchi di cui all’art. 9 cpv. 1 revOBioc.
Rimane invariata l’equivalenza tra il fabbricante dell’OPChim e il richiedente del RB. Nel quadro del MRA un’impresa con sede in uno degli Stati contraenti può essere indicata come richiedente. Questo