Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine

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La concretizzazione dei compiti di consulenza è ripresa dall’art. 81 par. 3 RB. Essi devono, in ogni caso, essere garantiti dagli Stati membri dell’UE, anche senza l’impiego di centri d’informazione istituzionalizzati.

Art. 55 Commissione di esperti

Il 1° gennaio 2012 l’art. 93 OPChim è stato abrogato tramite l’ordinanza che adegua le disposizioni legali in seguito alla verifica delle commissioni extraparlamentari. Il rinvio a questa disposizione deve quindi essere cancellato.

Art. 56 Controllo di importazioni ed esportazioni

Cpv. 1

Le disposizioni in vigore si estendono ora anche agli articoli trattati.

Art. 57 Emolumenti

L’ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici deve essere adattata alle nuove fattispecie previste dalla revOBioc (cfr. allegato 11, modifica del diritto vigente).

Cpv. 2

A differenza di quanto avviene oggi, per le domande di omologazione o di modifica il richiedente deve versare un anticipo delle spese, fissato in base all’ammontare prevedibile degli emolumenti. Il principio che motiva l’anticipo degli emolumenti è presente in diversi punti del RB (cfr. successive spiegazioni relative al cpv. 3).

Cpv. 3

Il versamento anticipato degli emolumenti, o nella fattispecie il versamento dell’anticipo delle spese è la condizione preliminare per l’accettazione della richiesta, così come risulta dagli articoli 26 par. 2, 29 par. 1, 50 par. 2 secondo comma oppure 53 par. 2 RB. Per analogia deve valere lo stesso anche in Svizzera.

Art. 58 Controlli successivi

Cpv. 1

Le disposizioni vigenti si estendono ora anche agli articoli trattati.

Cpv. 2

A seguito dell’abrogazione dell’art. 10, la lett. b è diventata obsoleta.

Lett. e: a seguito della modifica dell’art. 54 OPChim si parla di «consegna» (il termine tedesco «Abgabe» viene sostituito con «Übermittlung», la modifica terminologica non concerne la versione italiana visto che in entrambi i casi si parla di «consegna»).

Lett. g e h: con il controllo del rispetto delle nuove disposizioni relative agli articoli trattati e al commercio parallelo vengono conferiti nuovi compiti ai Cantoni (cfr. capitolo «Ripercussioni»).

Capitolo 8: Disposizioni finali

Sezione 1: Disposizioni transitorie della modifica del … 2014

Per l’introduzione della revOBioc sono necessarie nuove disposizioni transitorie. Vista la loro complessità, esse sono disciplinate mediante cinque articoli che si basano sugli art. 91 - 95 RB.

Art. 62 Domande pendenti

Cpv. 1 e 2

Applicazione dell’art. 91 RB. Di conseguenza, le domande pendenti per le omologazioni OE e OnE o di riconoscimento sono trattate di norma secondo il diritto vigente, fatte salve due eccezioni (cfr. cpv. 2 lett. a e b).

Cpv. 3