Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine

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Se dalla valutazione effettuata secondo il nuovo diritto dovessero insorgere problemi che con il diritto vigente non si sarebbero presentati, il richiedente può inoltrare dati supplementari. Il diritto vigente, per esempio, non aveva stabilito dei criteri per la valutazione delle sostanze ormonoattive. Se a seguito della valutazione effettuata con i nuovi criteri si dovesse sospettare che un componente eserciti un’attività ormonale, a certe condizioni e sulla base di dati supplementari, il richiedente può confutare tale sospetto.

Art. 62a Biocidi immessi sul mercato secondo il diritto anteriore

Cpv. 1

La durata di validità dell’omologazione di un biocida è riportata nella decisione dell’organo di notifica. Secondo l’art. 26 cpv. 2 lett. a, la domanda di proroga deve essere presentata 550 giorni prima della scadenza dell’omologazione (come previsto dal RB), per garantire la continuità dell’omologazione. Il cpv. 1 limita questa disposizione alla proroga di biocidi che già sono stati volontariamente classificati ed etichettati secondo il nuovo sistema (GHS). Il termine di liquidazione delle giacenze a seguito della scadenza di un’omologazione è ancora di 12 mesi, come previsto dall’art. 8 cpv. 2 revOBioc. Esso corrisponde a quanto previsto dall’art. 89 par. 3 lett. b RB (365 giorni).

Cpv. 2

Per molti biocidi, classificati ed etichettati conformemente al sistema attuale basato sulle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, il passaggio al sistema GHS deve avvenire prima che l’omologazione scada a seguito della decisione, ovvero prima che debba essere prorogata. Entro il 31 dicembre 2014 i titolari delle omologazioni vigenti, basate sull’attuale classificazione ed etichettatura, devono presentare all’organo di notifica per i prodotti chimici una domanda di modifica con una proposta di classificazione e di etichettatura conforme al sistema GHS (le osservazioni a questo proposito sono contenute nelle spiegazioni generali al capitolo 5).

Cpv. 3

La scadenza per la liquidazione delle giacenze (31 maggio 2017) si accorda con la scadenza generale per la liquidazione delle giacenze prevista dal regolamento CLP per le miscele, biocidi inclusi. Questo termine vale in particolar modo anche per i biocidi già omologati per i quali, entro il 31 dicembre 2014, non viene presentata alcuna domanda di modifica.

Per i biocidi la cui modifica della classificazione e dell’etichettatura può essere disposta solo dopo il 31 maggio 2016 (cfr. spiegazioni precedenti nella parte generale), il presente progetto prevede che l’organo di notifica per i prodotti chimici garantisca ai titolari di un’omologazione una scadenza per la liquidazione delle giacenze pari a un anno dalla data della decisione. In questo modo si assicura a tutti i titolari di un’omologazione una scadenza minima di un anno per la liquidazione dei biocidi in oggetto, indipendentemente dal momento in cui può essere rilasciata la decisione modificata.

Cpv. 4

Secondo il cpv. 3 l’organo di notifica può prorogare il termine per l’inoltro della domanda di modifica su richiesta motivata del titolare dell’omologazione. Ciò avviene, per esempio, quando la decisione in merito al principio attivo è attesa in un prossimo futuro (entro un anno) e per questo entro breve deve comunque essere presentata una nuova richiesta.

Art. 62b Nuovi prodotti considerati biocidi

Attuazione dell’art. 93 RB.

Art. 62c Articoli trattati

Attuazione dell’art. 94 RB.

Art. 62d Accesso ai dati relativi al principio attivo

Attuazione delle disposizioni transitorie dell’art. 95 RB (concetto illustrato nell’allegato 8). Queste disposizioni interessano i biocidi nell’UE con principi attivi notificati che negli Stati membri possono essere commercializzati anche senza omologazione, in attesa che si decida in merito alla loro approvazione. Secondo l’OBioc si tratta delle disposizioni transitorie ON e OC.