Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine
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Considerato il vasto campo di applicazione, al titolo di questo capitolo si devono aggiungere i concetti di «sfera privata» e «sicurezza».
Art. 33 Riservatezza
Cpv. 1 e 2
Il cpv. 1 corrisponde in parte al diritto vigente: con il nuovo disciplinamento della riservatezza ai sensi dell’art. 66 par. 1 e 2 RB si includono anche la sfera privata e la sicurezza delle persone (cfr. le precedenti osservazioni sul titolo del capitolo). Come accadeva finora, il richiedente ha l’obbligo di motivare la sua domanda di riservatezza (cfr. art. 66 par. 4 RB). Secondo la generale ripartizione delle competenze tra l’organo di notifica e i servizi di valutazione la decisione in merito alla riservatezza deve avvenire di comune intesa.
Cpv. 3
Il periodo introduttivo indica che si tratta di una presunzione legale alla quale è possibile derogare in casi particolari («al di fuori dalla regola»). La concretizzazione di questa disposizione deve avvenire nell’ambito dell’esecuzione, tenendo conto dell’art. 50a.
Cpv. 4-6
Queste disposizioni corrispondono ampiamente alla legislazione attuale di cui all’art. 33 cpv. 2-4 OBioc.
Art. 34 Esclusione della riservatezza
Con queste disposizioni tratte dall’art. 66 par. 3 RB si devono stabilire i dati che non sono considerati confidenziali. Il periodo introduttivo all’art. 66 par. 2 secondo comma RB indica che si tratta di una presunzione legale alla quale in singoli casi («al di fuori dalla regola») è possibile derogare (nell’UE è in corso un dibattito avviato dall’industria, riguardo all’interpretazione del periodo introduttivo del par. 3 in rapporto al par. 2 [l’industria chiede con veemenza un rafforzamento della riservatezza dei dati aziendali]).
Capitolo 5: Classificazione, imballaggio, denaturazione, etichettatura e scheda di dati di sicurezza
Le modifiche contenute in questo capitolo disciplinano in particolare l’adattamento al sistema GHS. Per quanto riguarda la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura il RB rinvia al regolamento CLP. Ciò significa che secondo il regolamento CLP fino al 1° giugno 2015 nell’UE i biocidi saranno classificati, imballati ed etichettati come miscele in base all’attuale sistema, con una scadenza per la liquidazione delle giacenze al 1° giungo 2017.
La classificazione e l’etichettatura costituiscono informazioni di base, che secondo il RB sono necessarie per una domanda di autorizzazione e sono anche oggetto di diverse omologazioni di biocidi rilasciate (decisioni degli Stati membri, regolamenti di esecuzione della Commissione). Se cambiano gli elementi essenziali delle domande di omologazione, devono essere presentate le relative domande di modifica. Il RB non stabilisce se e fino a quando per i biocidi già omologati si debbano presentare le proposte per la classificazione e l’etichettatura secondo il sistema GHS. Non stabilisce nemmeno entro quando le autorità competenti devono valutare le proposte e adeguare le attuali omologazioni.
In Svizzera il sistema GHS per i biocidi è in uso da dicembre 2010. Da tale data le domande di omologazione possono essere presentate all’organo di notifica per i prodotti chimici con una proposta di classificazione e di etichettatura basata sul regolamento CLP. Da dicembre 2012 il CLP è vincolante per la classificazione e l’etichettatura dei principi attivi utilizzati nei biocidi. Nell’ambito della presente revisione dell’OBioc si continua la graduale applicazione del sistema GHS per i biocidi.