Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine

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per i prodotti chimici una domanda di modifica con una proposta di classificazione e di etichettatura secondo il sistema GHS.

Il 31 dicembre 2014 è l’ultimo termine utile per presentare le domande di modifica. Le attuali decisioni di omologazione senza domanda di modifica saranno successivamente revocate dall’organo di notifica per i prodotti chimici (art. 24 cpv. 1 lett. c / art. 25). Se dopo il 31 dicembre 2014 il titolare di un’omologazione decide di continuare a immettere sul mercato il biocida, deve presentare una nuova domanda di omologazione, il che implica notevoli costi aggiuntivi.

2) Termine per la vendita di biocidi con l’etichettatura attuale

Fino al 31 maggio 2017 i biocidi con l’etichettatura attuale possono ancora essere consegnati al consumatore finale con un’etichettatura conforme al sistema attuale basato sulle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. Questo termine per modificare l’etichettatura è coordinato con la scadenza per la liquidazione delle giacenze per le miscele, biocidi inclusi, previsto dal regolamento CLP.

Questa scadenza generale per la liquidazione delle giacenze vale in particolare anche per i biocidi con l’attuale omologazione, per i quali non sono state presentate domande di modifica fino al 31 dicembre 2014.

I biocidi per i quali è stata presentata una domanda di modifica entro il 31 dicembre 2014 possono essere etichettati secondo il sistema GHS, non appena il titolare dell’omologazione riceve la decisione modificata dall’organo di notifica per i prodotti chimici. Per i biocidi la cui decisione modificata è stata rilasciata entro il 31 maggio 2016 il titolare dell’omologazione deve applicare l’etichettatura GHS entro il 1° giugno 2017.

Per i biocidi la cui modifica della classificazione e dell’etichettatura può essere decisa solo dopo il 31 maggio 2016, il presente avamprogetto prevede che l’organo di notifica per i prodotti chimici garantisca al titolare dell’omologazione una scadenza per la liquidazione delle giacenze di un anno dalla data della decisione. In questo modo si assicura che tutti i titolari di omologazione, indipendentemente dal fatto che la loro decisione modificata sia stata rilasciata prima o dopo, possono ottenere un termine di liquidazione minimo di un anno per i biocidi in questione. Ciò corrisponde all’intervallo di tempo garantito abitualmente dalla legislazione svizzera in materia di prodotti chimici, quando si modificano le disposizioni valide per la classificazione o l’etichettatura di prodotti chimici.

Questa disposizione aggiuntiva per le decisioni modificate dopo il 31 maggio 2016 diventa dunque necessaria poiché per il momento si deve presumere che a causa dell’elevato numero di domande e delle risorse disponibili in termini di personale non tutte le decisioni modificate potranno essere rilasciate entro la data summenzionata. Già ora è possibile presentare le domande di modifica. I titolari delle attuali omologazioni hanno ricevuto una lettera informativa dall’organo di notifica per i prodotti chimici, che ha raccomandato espressamente di presentare per tempo le domande di modifica e di non attendere fino al 31 dicembre 2014.

Art. 35 Classificazione

Cpv. 1

Il rinvio è adeguato alla OPChim riveduta, che è entrata in vigore il 1° dicembre 2012. Le domande di omologazione che sono state presentate di nuovo dopo l’entrata in vigore della revOBioc devono contenere una proposta di classificazione conforme al regolamento CLP. I biocidi devono essere classificati come preparati secondo le indicazioni previste nell’art. 10 cpv. 2 OPChim.

bis

Cpv. 1

La classificazione è eventualmente oggetto della decisione dell’organo di notifica (art. 20).

Art. 36 Imballaggio

bis

Cpv. 1

Conformemente all’art. 20 cpv. 2 lett. a, in linea di massima l’organo di notifica per i prodotti chimici può decidere anche le prescrizioni in materia di imballaggio.