Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 63 pagine

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3.4 Costituzione di scorte obbligatorie

3.4.1 Assunzione dei costi di deposito e del costo del capitale

I partecipanti alla consultazione sono particolarmente sensibili alla tematica relativa al finanziamento delle scorte obbligatorie, in particolare per quanto attiene al settore alimentare. L’articolo 20 capoverso 1 del progetto di legge prevede che i costi di deposito e le perdite sulle merci delle scorte obbligatorie siano per principio finanziate con i mezzi del fondo di garanzia. Secondo il capoverso 2 se gli assoggettati all’obbligo di costituire scorte non possono coprire interamente questi costi la Confederazione può assumere, in parte o integralmente, i costi non coperti.

Molti partecipanti alla consultazione vorrebbero estendere a qualsiasi merce oggetto di scorta obbligatoria la possibilità di un’assunzione dei costi da parte della Confederazione (cfr. n. 4.17).

Invece numerose organizzazioni e associazioni del settore agricolo, réservesuisse e l’UDC chiedono con forza una riformulazione dell’articolo 20 capoverso 2. Pur condividendo l’assunzione sussidiaria dei costi da parte della Confederazione, ritengono che nel caso di un’insufficiente copertura di questi ultimi la Confederazione dovrebbe essere tenuta ad assumerli. Nel settore alimentare il finanziamento delle scorte obbligatorie sarebbe da tempo una difficile sfida per le parti interessate. A causa dell’aumento dei prezzi sui mercati internazionali e delle riduzione dei prezzi sul mercato interno, il finanziamento dei costi delle scorte obbligatorie da anni non sarebbe più garantito. Il fabbisogno finanziario sarebbe coperto soltanto rivalutando le merci in deposito. Ciò avverrebbe a scapito della sostanza patrimoniale. Perciò a medio termine occorrerebbe provvedere a nuovi finanziamenti. La copertura dei costi

di deposito mediante il bilancio ordinario della Confederazione sembrerebbe l’unica

soluzione praticabile. Inoltre la costituzione di scorte obbligatorie sarebbe un compito pubblico. L’impegno degli operatori economici sarebbe condizionato all’ottenimento di un sufficiente compenso per le prestazioni fornite. Nel caso delle scorte obbligatorie di cereali, zucchero e oli alimentari ciò avverrebbe grazie ad una parziale rinuncia della Confederazione all’applicazione di dazi all’importazione, per un importo equivalente a quello dei contributi al fondo di garanzia. Pertanto la Confederazione finanzierebbe già le scorte obbligatorie.

Gli esponenti dei settori agricolo e agroalimentare vogliono che l’impegno finanziario della Confederazione in favore della costituzione di scorte obbligatorie continui. Temono che, in assenza di un’assunzione dei costi obbligatoria da parte della Confederazione, per poter contenere i costi di deposito entro limiti di sostenibilità in futuro anche i produttori svizzeri verrebbero assoggettati al versamento di contributi per il fondo di garanzia, e si dichiarano unanimemente contrari alla cosiddetta imposta sull’immissione in commercio (cfr. n. 4.9). Maggiori oneri a carico della produzione nazionale potrebbero sfavorire i produttori svizzeri di latte, carne e uova nei confronti della concorrenza estera. Inoltre l’introduzione dell’imposta sulla prima immissione in commercio inasprirebbe ulteriormente la situazione; per il settore cerealicolo tale misura risulterebbe inapplicabile sotto il profilo amministrativo.

Secondo Agricura, Carbura e UP l’economia privata dovrebbe mantenere il finanziamento

delle scorte obbligatorie e auspicano che, anche in questo settore, il ruolo della Confederazione rimanga soltanto sussidiario.

Secondo Alliance Sud la costituzione di scorte obbligatorie sfavorirebbe i Paesi in sviluppo: sarebbe ingiusto tassare all’importazione i loro prodotti allo scopo di riscuotere contributi da destinare al fondo di garanzia. Alliance Sud chiede perciò che le scorte obbligatorie vengano finanziate tramite le entrate fiscali della Confederazione. Inoltre occorrerebbe dispensare dal versamento dei contributi al fondo di garanzia gli importatori di derrate alimentari e foraggi originari di Paesi in sviluppo che beneficiano di agevolazioni doganali. L’esenzione dai contributi al fondo di garanzia dovrebbe essere prevista anche per l’importazione di tutti i prodotti dai Paesi meno avanzati, e impedire che la LPA possa diventare uno strumento di

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