Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 63 pagine
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«Per accrescere il grado di autoapprovvigionamento il Consiglio federale
può ordinare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nazionali».
Proviande chiede che la protezione delle superfici coltive sia sancita dalla LAP a
titolo di integrazione della legislazione in materia di pianificazione del territorio,
ambiente e paesaggio:
«Articolo 30bis: Il Consiglio federale prende le misure volte a salvaguardare
le aree idonee per l’agricoltura, in particolare le superfici per
l‘avvicendamento delle colture».
4.22 Art. 26 Silvicoltura
In merito al capoverso 1 Economia forestale Svizzera, Industria del legno Svizzera e Energia
legno Svizzera propongono di assicurare l’accessibilità delle foreste più ricche di risorse, affinché in situazioni di penuria sia possibile aumentare fortemente e in un breve arco di tempo il loro sfruttamento. Perciò occorrerebbe individuare le foreste con un elevato potenziale energetico, accertare che sia sempre possibile accedervi, e stabilire eventuali misure preventive. Eventuali problemi legati al loro sfruttamento sarebbero da risolvere tempestivamente.
Riguardo al capoverso 2, Economia forestale Svizzera, Holzindustrie Schweiz e Energia legno
Svizzera rilevano che il settore forestale e quello del legno dispongono già di un fondo di assistenza per il finanziamento delle loro attività. Qualora sia necessario istituire un fondo di compensazione ai sensi del capoverso 2, questo dovrebbe rispecchiare la struttura del fondo di assistenza di cui sopra.
Aggiungono che la legge vigente prevede, ai fini di un maggiore sfruttamento delle foreste, la possibilità di finanziare la dotazione in macchine e impianti mediante crediti d’investimento. Attualmente ciò non sarebbe necessario. Tuttavia la possibilità di concedere crediti d’investimento andrebbe mantenuta.
BE dubita della possibilità di finanziare il maggiore sfruttamento delle foreste di cui al
capoverso 2. Ritiene improbabile che il settore forestale e quello del legno possano alimentare un fondo come quello previsto.
GR rileva che l’eventuale maggiore sfruttamento delle foreste per garantire
l’approvvigionamento economico del Paese non dovrebbe compromettere la polifunzionalità del bosco, soprattutto per quanto attiene al suo ruolo di protezione. Anche secondo GR l’istituzione di un fondo di compensazione ai sensi del capoverso 2 potrebbe causare problemi: GR teme che i costi aggiuntivi che ne deriverebbero possano ricadere sui proprietari di foreste. Occorrerebbe valutare se i costi aggiuntivi non siano da addebitare ai beneficiari dello sfruttamento energetico del legno.
UR ritiene che in base ai nuovi articoli 33 e 36 ai proprietari spetterebbe un’indennità
finanziaria se in caso di crisi il maggiore sfruttamento delle foreste comportasse svantaggi finanziari.
4.23 Art. 27 Approvvigionamento di acqua
FR chiede se l’articolo 27 svolga ancora una funzione. In caso contrario occorrerebbe abrogarlo;
oppure, in caso affermativo, andrebbe integrato come segue:
«Il Consiglio federale può integrare le prescrizioni (…)»
SSIGA segnala che per quanto attiene all’approvvigionamento idrico nazionale occorrerebbe
rivedere l’ordinanza in vigore.
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