Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 63 pagine
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«Il Consiglio federale (…) misure necessarie. Prima di emanare disposizioni
esecutive consulta i Cantoni e le organizzazioni dell’economia, incluse le
organizzazioni delle scorte obbligatorie».
4.39 Art. 56 Delegato all’approvvigionamento economico del Paese
GL chiede che al capoverso 1 l’espressione «Il delegato proviene dall’economia» venga
stralciata. La provenienza dagli ambienti economici non dovrebbe essere un criterio determinante; sarebbe invece fondamentale che la persone in questione fosse idonea a questo incarico. Anche TG e CG MPP concordano con la nomina del delegato all’approvvigionamento economico basata su criteri meritocratici. CG MPP auspica che la disposizione in questione sia meno restrittiva. Secondo Centre Patronal e CVAM è invece opportuno che il delegato provenga dagli ambienti economici.
In relazione al capoverso 2, BE chiede se sia adeguato ai tempi ed opportuno che il delegato
diriga l’Ufficio federale e i settori soltanto a titolo accessorio. Anche TG e CG MPP ritengono che la disposizione relativa all’accessorietà della funzione del delegato sia inopportuna. CG MPP chiede che l’accessorietà della funzione valga soltanto in assenza di situazioni di grave penuria.
FR ritiene assolutamente necessario precisare, al capoverso 2, ruolo, compiti e posizione
gerarchica del delegato.
Basandosi sulla LAP vigente, Carbura vorrebbe che i capoversi 2 e 3 venissero formulati come
segue:
Cpv. 2: «Il delegato è incaricato dell’attuazione dell’approvvigionamento
del Paese nel settore interessato. Il delegato è responsabile di tutte le misure
preparatorie adottate secondo la presente legge».
Cpv. 3: «Il Consiglio federale può attribuire compiti secondo la presente
legge alle unità amministrative federali esistenti. Esse saranno equiparate ai
settori».
Da ultimo sarebbe necessario anche disciplinare espressamente il coinvolgimento di altre unità ammnistrative federali e i loro rapporti con il delegato.
4.40 Art. 57 Cantoni
BL presume che i compiti dei Cantoni non muteranno con l’entrata in vigore della revisione
totale della LAP.
SO esprime consenso nei confronti dell’articolo 57, che disciplina i compiti attuativi dei
Cantoni e corrisponde all’articolo 54 della LAP vigente.
VS rileva che la disposizione di cui al capoverso 3, relativa all’intervento in vece di un Cantone
negligente a spese di quest’ultimo, dovrebbe essere attuata soltanto come ultima possibilità di soluzione e secondo criteri molto restrittivi.
CG MPP ritiene che le conseguenze per i Cantoni siano difficilmente valutabili e pone la
questione relativa ad un trasferimento di tutte le competenze attuative alla Confederazione. Qualora ciò non fosse possibile la CG MPP auspica che la Confederazione adotti un approccio basato sul partenariato e propone la seguente modifica del capoverso 3:
«La Confederazione coadiuva i Cantoni nell’elaborazione delle disposizioni
attuative e nell’esecuzione».
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