Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 63 pagine

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a. (…) notevolmente a rafforzare, in tempi normali e nell’ambito della

prevenzione, i sistemi di approvvigionamento e le strutture d’importanza

vitale e di conseguenza a ridurre sostanzialmente il rischio di una situazione

di grave penuria; o (…)».

4.30 Art. 34 Garanzie relative ai mezzi di trasporto

 L’Associazione degli armatori svizzeri non si oppone in linea di massima al passaggio dal

sistema delle fideiussioni a quello delle garanzie; ritiene tuttavia che il ricorso a «garanzie limitate nel tempo» non sia opportuno e chiede pertanto di sopprimere l’espressione «limitate nel tempo». Inoltre chiede che l’articolo 34 venga integrato in modo da introdurre l’obbligo della concessione di garanzie per finanziare l’acquisto di mezzi di trasporto mediante contratto di diritto pubblico.

 Spedlogswiss approva l’estensione della garanzia finanziaria all’acquisto di mezzi di trasporto.

Le limitazioni menzionate nel rapporto esplicativo andrebbero però evitate.

 UP ritiene invece che le fideiussioni della Confederazione siano sovvenzioni indirette. Carbura,

EV, USAM e stradasvizzera propongono la nuova formulazione seguente:

«Il Consiglio federale può accordare (…), per quanto i mezzi di trasporto

vengano acquistati per l’approvvigionamento in caso di situazioni di

penuria, siano indispensabili a tal fine e non possano essere acquistati in

altro modo».

Economiesuisse insiste per il mantenimento del divieto di praticare una politica strutturale e vuole che ciò sia sancito dall’articolo 34 nel modo seguente:

«Il Consiglio federale può accordare (…), per quanto:

a. I mezzi di trasporto in caso di situazioni di grave penuria siano

d’importanza vitale per l’approvvigionamento economico del Paese e non

possano essere acquistati in altro modo».

4.31 Art. 35 Garanzie relative ai mezzi di trasporto

 Secondo l’interpretazione data dall’Associazione degli armatori svizzeri al capoverso 2, il

diritto di separazione e/o il diritto di pegno decorre già con l’adempimento della promessa di garanzia. L’Associazione degli armatori svizzeri vorrebbe che decorresse con l’apertura del fallimento, la moratoria concordataria, la moratoria straordinaria, oppure dal momento in cui viene fatto valere da terzi un diritto di pegno sul mezzo di trasporto. Inoltre essa propone di valutare se anche nel caso dei mezzi di trasporto si possa applicare la procedura relativa all’esecuzione cambiaria.

4.32 Art. 36 Indennità

 Axpo e AES auspicano la seguente modifica del capoverso 1:

«La Confederazione accorda indennità alle imprese di diritto privato o

pubblico per tutti i costi aggiuntivi derivanti dalle misure preparatorie,

segnatamente le misure di salvaguardia (art. 5 cpv. 2) e le misure di

disciplinamento per far fronte a situazioni di grave penuria (art. 29‒32)».

Motivano la loro richiesta con l’importanza fondamentale rivestita dal finanziamento delle misure preparatorie e di disciplinamento per l’attuazione di misure attuate volontariamente dall’economia privata.

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