Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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dell’energia nucleare. Infine l’articolo 913 regolamenta il trasporto di energia. A partire dal 1990 tutti i Cantoni hanno emanato o modificato proprie leggi sull’energia o prescrizioni in materia di diritto dell’energia.
L’approvvigionamento energetico in Svizzera ha come basi di riferimento, tra le altre, le seguenti leggi:
la legge sull’energia (LEne)4, che ha lo scopo di garantire una preparazione e una distribuzione dell’energia economiche e compatibili con le esigenze della protezione dell’ambiente, promuovere l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia e favorire un maggiore impiego delle energie indigene e rinnovabili. È entrata in vigore il 1° gennaio 1999;
il decreto federale concernente la legislazione sulle forze idrauliche del 1908 costituisce la base della legge sulle forze idriche (LUFI)5, entrata in vigore il 22 dicembre 1916. Questa legge regolamenta l’utilizzo delle acque, il rilascio di concessioni, nonché l’ammontare dei canoni per i diritti d’acqua;
la legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl)6, approvata dal Parlamento nel 2007, prevede due tappe per l’apertura del mercato dell’energia elettrica: dal 2009 al 2013 hanno accesso al mercato libero gli utenti con un consumo annuale superiore a 100 000 chilowattora (kWh). Dopodiché anche le economie domestiche e gli altri piccoli consumatori potranno scegliere liberamente il proprio fornitore di elettricità. Per la totale apertura del mercato è necessario un decreto federale sottostante a referendum facoltativo. La rete ad alta tensione deve essere gestita da una società di rete nazionale (Swissgrid) con partecipazione di maggioranza svizzera. La Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) sorveglia l’apertura del mercato dell’energia elettrica;
la legge sugli impianti elettrici (LIE)7 costituisce dal 1902 la base per un impiego sicuro dell’energia elettrica;
con la legge sul CO28, posta in vigore dal Consiglio federale il 1° maggio 2000, la Svizzera ha fissato degli obiettivi vincolanti per la riduzione del CO2. Il raggiungimento di tali obiettivi deve essere perseguito in primo luogo mediante misure in materia di politica energetica, ambientale, finanziaria e dei trasporti nonché misure volontarie del mondo economico e dei privati. Nella sessione invernale 2011 il Parlamento ha discusso la legge sul CO2 per il periodo successivo al 2013. La legge totalmente riveduta dovrebbe entrare in vigore il1° gennaio 2013;
nel 1957 viene inserita nella Costituzione federale la legislazione in materia di energia nucleare. Dopo due anni il Consiglio federale approva la legge federale su l’uso pacifico dell’energia nucleare che disciplina l’utilizzo dell’energia nucleare per scopi civili. Con il decreto federale relativo alla legge federale su l’uso pacifico dell’energia nucleare del 1978, la costruzione di centrali nucleari è subordinata a un’autorizzazione di massima e alla prova della necessità; inoltre i produttori di scorie radioattive sono tenuti a smaltire tali scorie in modo sicuro. La legge federale su l’uso pacifico dell’energia nucleare e il relativo decreto federale vengono
3 Costituzione federale della Confederazione Svizzera, art. 91 Trasporto di energia; RS 101.0.
4 Legge sull’energia del 26 giugno 1998 (LEne); RS 730.0.
5 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI); RS 721.80.
6 Legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl); RS 734.7.
7 Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE); RS 734.0.
8 Legge federale dell’8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2); RS