Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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sostituiti dalla legge sull’energia nucleare (LENu)9, entrata in vigore il 1° febbraio 2005. In tal modo vengono regolamentati nel dettaglio i principali requisiti di sicurezza relativi alle centrali nucleari;
la legge sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN)10 del 1983 disciplina la responsabilità in caso di danni negli impianti nucleari o verificatisi durante il trasporto di materiali radioattivi, nonché la relativa copertura. Nel giugno 2008 il Parlamento approva la legge sulla responsabilità civile in materia nucleare totalmente riveduta con la quale viene reso più severo l’obbligo di copertura e d’assicurazione in caso di danni nucleari. Tuttavia la nuova LRCN può entrare in vigore solamente quando anche la Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare riveduta, ratificata dalla Svizzera, entra in vigore;
Con l’approvazione della legge federale sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (legge IFSN)11 nel giugno 2007, il Parlamento decide di rendere indipendente la Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari e di trasferirla in un ente di diritto pubblico della Confederazione. In tal modo viene concretizzato quanto richiesto dalla legge sull’energia nucleare e dalla Convenzione internazionale sulla sicurezza internazionale in merito all’indipendenza delle autorità di sicurezza. L’IFSN è soggetto alla sorveglianza di un organo indipendente, il consiglio dell’IFSN, direttamente subordinato al Consiglio federale;
la legge sulla radioprotezione12, entrata in vigore il 22 marzo 1991, mira a proteggere l’uomo e l’ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. La legge è applicabile a tutte le attività, a tutti gli impianti e a tutte le situazioni che comportano un rischio legato alle radiazioni ionizzanti;
la legge sugli impianti di trasporto in condotta13 si applica alle condotte per il trasporto del petrolio greggio, del gas naturale, di altri combustibili e carburanti liquidi o gassosi designati dal Consiglio federale, e agli impianti che servono al loro esercizio come le pompe e i serbatoi. A differenza del mercato dell’energia elettrica, il mercato svizzero del gas naturale non è regolamentato da alcuna legge specifica e pertanto non sussiste alcun obbligo per le aziende del settore di fornire il servizio universale. L’accesso alla rete ad alta pressione viene regolamentato nell’art. 13 della legge sugli impianti di trasporto in condotta. Nel 2003 l’economia del gas ha sottoscritto un accordo settoriale su base volontaria che facilita notevolmente l’accesso alla rete per i trasporti all’interno della Svizzera. Tale accordo è stato rielaborato e aggiornato nel 2012;
la sicurezza degli impianti di accumulazione è regolamentata dalla legge sulla polizia delle acque14 e dall’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione15;
9 Legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (LENu); RS 732.1.
10 Legge federale del 18 marzo 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN); RS
732.44.
11 Legge federale del 22 giugno 2007 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN); RS
732.2.
12 Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP); RS 814.50.
13 Legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (LITC); RS 746.1.
14 Legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque; RS 721.10.
15 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla sicurezza degli impianti di accumulazione (OIA); RS