Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine

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zione, formulata in maniera più generale, dei raggruppamenti di emissioni con i singoli importatori.

I capoversi 3 e 4 vengono eliminati, poiché questi aspetti sono affrontati nelle norme di delegazione all’articolo 10a capoverso 1 risp. 2 e di conseguenza possono essere regolamentati dal Consiglio federale. Dal punto di vista contenutistico ciò non produce alcuna modifica; le attuali regolamentazioni devono essere riprese tali e quali nell’ordinanza.

Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell’obiettivo individuale

Anche l’articolo 13 è rimasto perlopiù invariato. Gli adeguamenti introdotti sono esclusivamente la conseguenza di modifiche precedenti (inserimento autofurgoni e trattori a sella leggeri, rinuncia alla citazione separata dei raggruppamenti, non più necessaria, modifica dell’indicazione di un anno e sostituzione della regolamentazione speciale nel cpv. 2 con una norma di delegazione, poiché anche la regolamentazione materiale alla base della regolamentazione speciale avverrà, perlomeno parzialmente, a livello di ordinanza).

Art. 22 cpv. 4 lett. c Principio

L’art. 22 capoverso 4 lettera c rappresenta il pendant alla promozione della produzione di elettricità negli impianti di cogenerazione. La Strategia energetica 2050 punta a un maggior utilizzo della cogenerazione: il conseguente maggior numero di impianti di cogenerazione porta a un aumento delle emissioni di CO2. Attraverso nuove condizioni quadro nella legge sul CO2 si vuole raggiungere un equilibrio. Pertanto ora gli impianti di cogenerazione che ai sensi della legge sull’energia possono partecipare al sistema di rimunerazione per gli impianti di cogenerazione, sono obbligati a compensare tutte le emissioni prodotte e nel contempo sono esentate dal pagamento della tassa sul CO2. In questo contesto la sostituzione di caldaie a combustibili fossili è conteggiabile come prestazione di compensazione. Sono esclusi dall’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 22 segg. legge sul CO2 unicamente gli impianti che partecipano a un sistema di scambio di quote di emissioni oppure che si sono impegnati a ridurre le emissioni in virtù dell’articolo 31 della legge sul CO2.

Art. 29 Tassa sul CO2 sui combustibili

Il graduale abbandono dell’energia nucleare porta a un cambiamento nel mix di energia elettrica che, a seconda della composizione, può portare a un aumento delle emissioni di CO2 nella produzione di elettricità. Contemporaneamente la legge sul CO2 vuole ridurre entro il 2020 i gas serra emessi sul territorio nazionale di almeno il 20 per cento rispetto al 1990. Questo obiettivo corrisponde a una riduzione assoluta delle emissioni di gas a effetto serra pari a circa 10,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti (CO2eq).74

A dipendenza degli obiettivi attesi, il Consiglio federale propone due varianti con un diverso ammontare della tassa sul CO2. Al raggiungimento degli obiettivi contribuisce inoltre il potenziamento del Programma Edifici per il quale entrambe le varianti prevedono un importo massimo annuo di 600 milioni di franchi. La ripartizione dell’onere tra Confederazione e Cantoni risulta tuttavia diversa nelle due varianti: la variante 1 propone una tassa sul CO2 di almeno 60 franchi per tonnellata di CO2 a fronte di una partecipazione dei Cantoni dello stesso ammontare (300 mio. CHF), mentre la variante 2 prevede una tassa sul CO2 di almeno 90 franchi per tonnellata di CO2, con una partecipazione dei Cantoni nella misura di un terzo (150 mio. CHF).

Art. 34 Riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici

D’ora in poi dovranno essere promosse misure volte alla riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici attraverso i proventi della tassa sul CO2. La prospettiva a

74 Rapporto esplicativo dell’UFAM sul progetto preliminare per l’indagine conoscitiva dell’11 maggio 2012 concernente l’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (RS 641.712), pag. 3.