Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine

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promuove l’esecuzione. Inoltre vi è un allineamento al principio dei riporti di perdite per gli immobili della sostanza commerciale.

Art. 205e (nuovo)

Per consentire ai proprietari di immobili di adeguarsi alla nuova situazione, dopo l’entrata in vigore della nuova regolamentazione viene concesso una disposizione transitoria di dieci anni. Questo termine transitorio vale per il rispetto di uno standard minimo come requisito per la deducibilità fiscale degli investimenti, ma non per la deducibilità dei risanamenti generali lungo tre periodi fiscali. Questa novità si applica dal momento dell’entrata in vigore della legge.

2.2.4 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni76

Art. 9 cpv. 3bis– 3quinquies (nuovi), art. 10 cpv. 1ter (nuovo), art. 25 cpv. 1ter, art. 72q (nuovo) e art. 78f (nuovo)

Gli incentivi fiscali a sostegno delle misure di efficienza energetica negli edifici hanno un senso solamente se vengono introdotti a livello federale e cantonale. Gli articoli nella LAID corrispondono a quelli dell’avamprogetto LIFD e pertanto, dal punto di vista contenutistico, si può rimandare alle argomentazioni alla cifra 2.2.3.

2.2.5 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull’utilizzazione delle forze idriche77

Art. 60 cpv. 3ter (nuovo)

Per gli impianti idroelettrici bisogna prevedere una procedura semplificata nel caso di progetti limitati localmente che concernono pochi interessati chiaramente individuabili e hanno nel complesso un impatto ridotto. Tali progetti sono contraddistinti da una ridotta complessità e da scarsi effetti esterni, il che rende possibile una semplificazione. Per i progetti di utilizzazione delle forze idriche di competenza della Confederazione è prevista una procedura semplificata (art. 62h LUFI), che si differenzia in particolare per quanto riguarda la pubblicazione. Si tratta di una procedura affermata. Oltre alla concessione, vengono rilasciate a livello di Confederazione anche tutte le altre autorizzazioni (art. 62 LUFI).

L’intervento di semplificazione della procedura da parte dei Cantoni riguarda principalmente il rilascio della concessione. In molti Cantoni la procedura complessiva per la realizzazione di una centrale idroelettrica si sviluppa su due livelli: in una prima fase (rilascio della concessione) vengono chiarite le questioni principali ed eventualmente problematiche. Nella seconda fase (che comprende la licenza di costruzione) spesso restano solo da affrontare alcuni aspetti secondari. Naturalmente i Cantoni sono liberi non solo di semplificare la parte della procedura inerente alla concessione, ma anche ad es., così come avviene per la Confederazione, di prevedere una procedura concentrata, nell’ambito della quale vengono chiariti tutti gli aspetti e prese tutte le necessarie decisioni.

76 RS 642.14

77 RS 721.80