Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 109Fedlex · Rapporto esplicativo

Materialmente, per gli anni successivi al 2015 è previsto – in conformità con il diritto europeo – un valore obiettivo più elevato per le automobili. Un obiettivo di questo tipo è già previsto dall’articolo 10 capoverso 3 della legge sul CO2 approvata, ma non è ancora stato concretizzato. Allo stesso tempo – anche qui in conformità con l’evoluzione del diritto europeo – vengono introdotti valori obiettivo anche per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri.

Questa attuazione del diritto dell’UE si riferisce ai valori riportati nel regolamento n. 443/2009 (per le autovetture)71 e nel regolamento n. 510/2011 (per i veicoli commerciali leggeri)72 relativi al 2020 (autovetture), nonché al 2017 e 2020 (veicoli commerciali leggeri). Bisogna sottolineare che la categoria «veicoli commerciali leggeri» a cui si riferisce il regolamento UE 510/2011 non esiste nel diritto svizzero. Per poter introdurre una regolamentazione il più possibile equivalente a quella europea, le relative norme della legge sul CO2 devono essere applicabili alle categorie «autofurgoni» e «trattori a sella leggeri». Attualmente le modalità di attuazione degli obiettivi 2020 sono ancora oggetto di dibattito politico nell’UE (proposta COM (2012) 393 final73).

Per la regolamentazione proposta sono salvi – poiché attuazione di diritto dell’UE – eventuali sviluppi derogatori in Europa. Sia per i valori obiettivo e le regole qui proposti, sia per le modalità d’attuazione da regolare in un secondo tempo a livello di ordinanza (introduzione graduale di valori obiettivo, obiettivi intermedi, trattamento speciale dei veicoli con livello di emissioni di CO2 particolarmente basso e simili), si dovrà perseguire in tutti i casi una conformità alle regolamentazioni dell’UE.

Art. 10 Principio

Il capoverso 1 definisce un nuovo valore obiettivo di emissioni entro il 2020 (95g CO2/km) per l’insieme delle automobili immatricolate per la prima volta.

Parallelamente nel capoverso 2 vengono introdotti dei nuovi valori obiettivo anche per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, segnatamente 175 g CO2/km entro il 2017 e 147 g CO2/km entro il 2020. I valori corrispondono, come già esposto, ai limiti per la riduzione delle emissioni di CO2 vigenti nell’UE.

Il capoverso 3 non riporta novità materiali di alcun genere. Viene inserito per illustrare in maniera chiarificatrice che l’obiettivo per l’insieme delle automobili, nonché autofurgoni e trattori a sella leggeri ai sensi del capoverso 1 rispettivamente capoverso 2, andrà raggiunto obbligando ogni importatore a ridurre le emissioni dei «propri» veicoli secondo un obiettivo calcolato individualmente.

Art. 10a Obiettivi intermedi, agevolazioni e deroghe

I capoversi 1 e 2 dell’articolo 10a sostituiscono svariate regolamentazioni di legge che sono state stralciate e che dovranno ora essere regolate – sulla base di queste delegazioni

– dal legislatore.

Ai sensi del capoverso 1 il Consiglio federale può prescrivere altri obiettivi che acuiscono gli obiettivi di cui all’articolo 10. Pertanto, può ad esempio prescrivere che un determinato valore per automobili e/o autofurgoni e trattori a sella leggeri debba valere già prima del 2020. Oppure può prescrivere che già prima del 2020 una determinata percentuale del

71 Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009.

72 Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2011.

73 Proposta della Commissione dell’11 luglio 2012 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell’obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove, COM 2012

393 final.