Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine

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fuori del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità – per le controversie derivanti dall’obbligo generale di ritiro e di rimunerazione (art. 17) (in tal senso rimane in vigore il diritto previgente [art. 25 cpv. 1bis]).

Art. 68 Protezione giuridica e ricorso delle autorità

Tutte le decisioni – quelle dell’organo d’esecuzione, quelle degli uffici federali (UFE e UFAM) e quelle della ElCom – sono impugnabili normalmente dinanzi al Tribunale amministrativo federale; per maggiore chiarezza, ciò viene esplicitamente definito. Venendo a cadere la competenza della ElCom per il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, la catena delle istanze viene ridotta dalle attuali (di fatto) quattro a tre. Rimane invariato il ricorso delle autorità dell’UFE, ai sensi del capoverso 2.

Capitolo 11: Disposizione penale

Art. 70

Viene ora punita la consegna di informazioni inesatte o incomplete fornite nell’ambito dei sistemi di rimunerazione/modelli di promozione, nell’ambito della riscossione o del rimborso del supplemento rete e nell’ambito degli obiettivi individuali dei provvedimenti di efficienza nel consumo di elettricità. L’importo della multa è portato a 100 000 franchi in caso di violazione intenzionale, a 40 000 franchi in caso di violazione per negligenza e a 20 000 franchi in caso di infrazione riguardante l’esercizio dell’attività. Nel quadro delle suddette fattispecie può trattarsi di importi considerevoli, motivo per cui le attuali sanzioni di 40 000 franchi (intenzionalità), 10 000 franchi (negligenza) e 5000 franchi (impresa) non hanno un effetto preventivo sufficiente, né consentono di ingiungere una sanzione adeguata.

Capitolo 12: Disposizioni finali

Art. 71

Gli impianti che già partecipano al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità si trovano, per così dire, in un «rapporto permanente», in particolare per i lunghi tempi di rimunerazione. Durante questo periodo le prescrizioni, incluso il diritto d’esecuzione, possono cambiare. Secondo il diritto amministrativo generale, tali modifiche sono applicabili, per principio, anche a tali impianti. Non vi è, tuttavia, applicabilità del nuovo diritto ai gestori che già aderiscono al sistema nella misura in cui sono introdotti importanti cambiamenti delle regole del gioco fondamentali (esclusione di taluni impianti dalla partecipazione ecc.). A questi gestori è applicabile in questi punti (e solamente in questi) il diritto anteriore, incluse le disposizioni d’esecuzione.

Ciò si applica anche ai gestori ai quali la rimunerazione è stata garantita con una decisione positiva – decisione che li ha tolti di fatto dalla lista d’attesa; comunicazione (senza riserve) secondo cui otterranno la rimunerazione. Gli aspetti che comportano forti inasprimenti sono trattati secondo il diritto anteriore.

Non beneficiano, per contro, di questa disposizione di salvaguardia gli impianti che non hanno ancora ricevuto una decisione positiva. Ciò concerne segnatamente tutti gli impianti semplicemente in lista d’attesa, ovvero che hanno ricevuto un preavviso mediante il quale sono stati inseriti nella lista. Se si tratta di gestori di impianti che non possono più aderire al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, ciò significa di fatto un’esclusione. Questo vale in particolare per i gestori di impianti ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 e di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 kW. Per loro sussiste comunque la possibilità della rimunerazione unica ai sensi dell’articolo 28.