Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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Viene eliminato in entrambe le varianti il precedente termine di concessione degli aiuti finanziari ai Cantoni fino alla fine del 2019. L’articolo presenta inoltre una struttura semplificata.
Art. 44 False dichiarazioni sui veicoli
La nuova rubrica dell’articolo 44 stabilisce che la disposizione penale in caso di false dichiarazioni si applica anche agli importatori (e costruttori) di autofurgoni e trattori a sella leggeri, anch’essi ora soggetti agli obblighi.
Art. 49a Disposizione transitoria della modifica del …
La disposizione transitoria stabilisce che, in deroga all’articolo 10b capoverso 1, per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri il rapporto deve essere presentato per la prima volta nel 2019. A causa della scarsa esperienza con le nuove misure introdotte infatti, redigere un rapporto prima di tale termine risulterebbe poco ragionevole.
2.2.3 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta75
Art. 31a (nuovo), art. 32 cpv. 2ter (nuovo) e 67a (nuovo)
In linea di principio gli investimenti che servono a risparmiare energia o a proteggere l’ambiente in parti di immobili riscaldate o climatizzate possono essere dedotti fiscalmente se l’immobile in questione soddisfa lo standard energetico minimo oppure lo raggiunge per mezzo degli investimenti. Questo sistema di malus si applica sia agli immobili della sostanza privata (art. 32 cpv. 2ter) che della sostanza commerciale (art. 31a e 67a). Da un lato l’introduzione di immobili privati e commerciali consente di raggiungere l’obiettivo perseguito, una maggiore efficienza nel settore degli edifici, e dall’altro si evita una disparità di trattamento oggettivamente ingiustificata. Inoltre, in questo modo, si potranno evitare complicate questioni di delimitazione (una falegnameria che include nello stesso edificio anche tre appartamenti, uno utilizzato dal proprietario e gli altri in locazione).
In caso di immobili compresi nella sostanza commerciale, se l’immobile non presenta lo standard minimo o non lo raggiunge tramite l’investimento, tali investimenti non costituiscono oneri giustificati dall’uso commerciale e pertanto non sono deducibili fiscalmente. Lo standard minimo viene stabilito dal Dipartimento federale delle finanze in collaborazione con i Cantoni e il DATEC e può essere definito, ad esempio, attraverso il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE). Per tipi di immobili diversi (edifici commerciali e abitativi) o per edifici fortemente limitati da ulteriori prescrizioni in merito al raggiungimento dello standard minimo, segnatamente quelli soggetti alla conservazione dei monumenti storici, si possono fissare, se oggettivamente giustificati, standard minimi diversi.
Art. 32 cpv. 2bis (nuovo)
Ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 frase 2, i costi degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente possono essere dedotti dal reddito distribuendoli al massimo su un periodo di tre anni. I costi vanno considerati nel periodo fiscale in cui sono generati, fino all’importo massimo del reddito imponibile; i restanti costi possono essere dedotti nel periodo fiscale successivo. Qualora risulti un ulteriore importo rimanente, può essere dedotto nel terzo periodo fiscale.
In tal modo possono essere dedotti su diversi anni i costi sia dei risanamenti generali che di quelli parziali, il che elimina i precedenti svantaggi fiscali dei risanamenti generali e ne
75 RS 642.11