Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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parco veicoli debba soddisfare i valori obiettivo per il 2020. Il capoverso 1 crea in particolare le basi per introdurre tramite ordinanza una regolamentazione come l’attuale articolo 12 capoverso 3 – che verrà stralciato dalla legge.
La competenza per emanare simili obiettivi intermedi va di pari passo con la competenza di emanare regolamentazioni d’eccezione relative a questi obiettivi intermedi.
Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni speciali atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi durante una fase transitoria. Sono pensabili specificità calcolatorie come la considerazione particolare dei veicoli con emissioni particolarmente basse (cfr. art. 12 cpv. 4 della legge sul CO2) o prescrizioni secondo cui ad es. dopo il 2020 non venga ancora considerato il 100 per cento del parco veicoli per il calcolo delle emissioni di CO2 determinanti.
Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la competenza di adottare regolamentazioni derogatorie inerenti al campo d’applicazione. In particolare sono pensabili eccezioni minori legate a problemi d’esecuzione. Parallelamente tuttavia viene data anche la possibilità di escludere dal campo d’applicazione gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri già soggetti alla tassa sul traffico pesante, qualora emergessero problemi per la loro integrazione nella prassi.
Il capoverso 4 definisce, infine, che tutte le regolamentazioni emanate in virtù dei precedenti capoversi devono tenere in considerazione le norme dell’Unione europea.
Art. 10b Rapporto e proposte per un’ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 L’articolo 10b riprende sostanzialmente il diritto vigente (cfr. l’attuale art. 10 cpv. 2 e 3 della legge sul CO2) e adegua unicamente la terminologia e gli anni alle novità introdotte dall’articolo 10. Sancisce inoltre che il rapporto debba riferire anche su eventuali obiettivi intermedi.
Art. 11 Obiettivo individuale
Il contenuto dell’articolo 11 riprende il diritto vigente, ma viene integrato con gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, anch’essi soggetti al raggiungimento di un obiettivo.
Al contrario nel capoverso 2 lettera a non viene intenzionalmente inserito il criterio della «massa di riferimento». Nonostante il diritto UE consideri per i veicoli commerciali leggeri la massa di riferimento come grandezza di cui tener conto nel metodo di calcolo, nel diritto svizzero, per ragioni amministrative (la massa di riferimento non è riportata sull’approvazione del tipo), essa costituisce un parametro inadeguato. Al suo posto, per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, in base alla regolamentazione per le automobili, bisogna optare per il peso a vuoto o il piano di appoggio.
In conformità all’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili del 16 dicembre 2011, il capoverso 3 frase 2 subisce una modifica redazionale.
Il capoverso 4 presenta una correzione: determinante per valutare, ai sensi di questo capoverso, se si possa parlare di piccolo importatore o costruttore, non è la quantità di veicoli importata oppure prodotta annualmente, bensì messa in circolazione. Ciò corrisponde alla precisazione contenuta nell’ordinanza (cfr. art 8 dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili). Anche questo adeguamento non produce alcuna modifica dal punto di vista materiale.
Art. 12 Calcolo dell’obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2 I capoversi 1 e 2 dell’articolo 12 rimangono perlopiù invariati fino all’introduzione degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri. In particolare la cancellazione dei raggruppamenti dal capoverso 1 non produce effetti materiali; questa indicazione separata risulta superflua grazie alla precisazione nell’articolo 11 capoverso 3, ossia attraverso la nuova equipara-