Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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lungo termine espressamente citata consente anche la promozione di misure dirette e indirette negli edifici per gli ambiti quali efficienza elettrica, elettricità da energie rinnovabili, nonché informazione e consulenza. In futuro si prevede un accresciuto utilizzo di elettricità prodotta con modalità non CO2 neutrali. Per questo motivo le attuali misure di riduzione del consumo di energia elettrica sono utili anche per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2.
Nella variante 1 viene semplificata la promozione e vengono eliminate le sovrapposizioni tra legge sul CO2 e legge sull’energia. In questo modo l’intero importo derivante dalla destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2 può essere utilizzato per finanziare misure nel settore dello sfruttamento dell’energia e del calore residuo negli edifici nell’ambito degli articoli 47, 48 e 50 LEne. Tra queste vi sono misure quali la promozione della consulenza, della formazione e dell’efficienza energetica o l’impiego delle energie rinnovabili nel settore degli edifici e degli impianti domestici. Questi proventi vengono distribuiti interamente secondo gli attuali processi attraverso i contributi globali ai Cantoni conformemente all’articolo 52 LEne. In tal modo l’importo derivante dalla destinazione parzialmente vincolata può essere distribuito al massimo nella misura dei mezzi cantonali messi a disposizione per lo stesso scopo (cfr. art. 52 cpv. 1 LEne). Qualora i mezzi messi a disposizione dai Cantoni ammontino a meno di un terzo degli introiti della tassa sul CO2, l’importo derivante dalla destinazione parzialmente vincolata non utilizzato viene restituito alla popolazione e all’economia.
Inoltre, a integrazione della legge sull’energia, per ottenere i contributi globali i Cantoni devono disporre di programmi per la promozione del risanamento energetico dell’involucro degli edifici e la sostituzione degli impianti di riscaldamento fissi a resistenza elettrica o ad olio combustibile. Nella definizione di tali programmi essi devono attenersi alle rispettive disposizioni vigenti nel modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni.
La variante 2 pone il limite massimo per l’importo derivante dalla destinazione parzialmente vincolata a 450 milioni di franchi. Viene mantenuto il sistema di ripartizione esistente: i proventi sono destinati per almeno due terzi agli accordi programmatici (cpv. 1 lett. a) e al massimo per un terzo ai contributi globali conformemente alla legge sull’energia (cpv. 1 lett. b).
Come già in precedenza gli incentivi sono orientati al risanamento energetico degli edifici, ossia al finanziamento di misure per il risanamento dell’involucro degli edifici con l’obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO2.
Determinanti per l’utilizzo e la distribuzione dei contributi globali in virtù della legge sull’energia sono le argomentazioni succitate relative alla variante 1. Tuttavia non sono posti i requisiti supplementari circa i programmi cantonali d’incentivazione che esulano dalla legge sull’energia.
Nell’ambito della promozione attraverso accordi programmatici, i contributi finanziari della Confederazione vengono erogati in linea di principio soltanto nel caso in cui i programmi cantonali prevedano l’obbligo di allestimento di un CECE Plus (analogamente alla regolamentazione per i contributi globali ai sensi dell’art. 52 cpv. 3 frase 2 e 3 LEne, cfr. in merito le spiegazioni sopra).
Eventuali mezzi non utilizzati per i contributi globali (capoverso 1 lettera b) possono essere trasferiti alla promozione, come già in precedenza, in virtù del capoverso 1 lettera a.