Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine

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Di seguito vengono illustrate le disposizioni mediante le quali devono essere attuate le mozioni e il divieto, proposto dal Consiglio federale, di ritrattamento con possibilità di deroga per scopi di ricerca.

Art. 9

La moratoria contenuta nell’articolo 106 capoverso 4 della LENu in vigore recita: «Per dieci anni a decorrere dal 1o luglio 2006 è vietata l’esportazione di elementi combustibili esausti a scopo di ritrattamento. Durante questo periodo, essi devono essere smaltiti come scorie radioattive. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni a scopo di ricerca; si applica per analogia l’articolo 34 capoversi 2 e 3. L’Assemblea federale può prorogare di dieci anni al massimo il termine decennale mediante decreto federale semplice».

Qualora la LENu non venisse modificata, la moratoria terminerebbe il 30 giugno 2016 e quindi sarebbe nuovamente possibile l’esportazione di elementi combustibili esausti a scopo di ritrattamento. Si pone dunque la questione se autorizzare o vietare il ritrattamento oppure se prorogare la moratoria.

I sostenitori del ritrattamento affermano che il plutonio sia maggiormente controllabile se viene estratto nel ritrattamento e riutilizzato in elementi combustibili a ossido misto (MOX). Gli oppositori obiettano che con il ritrattamento il plutonio viene separato e quindi è più facilmente accessibile, vengono rilasciate sostanze radioattive nell’aria e nell’acqua e complessivamente sono necessari più trasporti. Queste motivazioni hanno indotto il Consiglio federale, nel suo messaggio concernente la LENu, a proporre alle Camere federali un divieto (FF 2001 2665, 2733 segg., 2762 segg.). Durante il dibattito sulla LENu il ritrattamento ha costituito uno dei punti politicamente più controversi. Infine le Camere federali hanno scelto una posizione di compromesso tra il divieto e l’autorizzazione al ritrattamento: una moratoria di dieci anni.

Con le decisioni del Consiglio federale e delle Camere federali circa l’impiego dell’energia nucleare la situazione politica iniziale è cambiata. Già nel messaggio sulla LENu del 2001 il Consiglio federale si era espresso a favore di un divieto del ritrattamento. Le motivazioni di allora restano valide anche oggi. Inoltre in Svizzera non vi sarebbe alcuna possibilità di realizzare un impianto di ritrattamento. Pertanto non è sostenibile consentire il ritrattamento, se questo viene effettuato altrove. In proposito tutti gli elementi combustibili trasferiti dai gestori di centrali nucleari svizzere negli impianti di ritrattamento francesi e inglesi prima dell’entrata in vigore della LENu sono stati ritrattati. Pertanto proponiamo un divieto di ritrattamento (cpv. 1).

Secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 4 le scorie radioattive possono essere esportate in via eccezionale e nel rispetto di ulteriori condizioni a scopo di condizionamento e di immagazzinamento. In questo caso il gestore, nel suo contratto con il destinatario, deve garantire che tali scorie giungano al ritrattamento secondo questo iter e non per scopi diversi da quelli previsti.

Secondo il capoverso 2 il Consiglio federale può prevedere eccezioni al divieto di ritrattamento o di esportazione a fini di ritrattamento. Ciò riguarda in particolare la ricerca internazionale sulla trasmutazione, ossia la procedura per la trasformazione delle scorie altamente attive e a vita lunga in scorie a vita breve. Questi lavori di ricerca non riguardano le scorie radioattive, bensì i materiali nucleari. Infatti sono considerate scorie radioattive soltanto le sostanze radioattive o i materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati (art. 3 lett. i LENu). Pertanto ai fini dei movimenti transfrontalieri di tali materiali nucleari non si applicano le disposizioni dell’articolo 34 LENu, bensì esclusivamente quelle dell’articolo 6 segg. LENu. L’eccezione prevista al capoverso