Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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2 consente di proseguire l’attuale ricerca e soddisfa la richiesta delle Camere federali di non applicare alcun divieto tecnologico per l’energia nucleare.
Art. 12: rubrica e cpv. 4
L’attuazione della decisione delle Camere federali inerente all’abbandono dell’energia nucleare presuppone una modifica dell’articolo 12 della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (LENu, RS 732.1): va adottata una formulazione allineata alla decisione di abbandono e alla terminologia della LENu. Nel presente caso la formulazione può essere ripresa dalla decisione circa l’abbandono del nucleare.
Secondo la terminologia settoriale i reattori di ricerca non sono considerati centrali nucleari. Viene quindi lasciata aperta la possibilità di costruire reattori di ricerca. Secondo l’attuale prospettiva si tratta in particolare della ricerca riguardante i reattori a fusione e i cosiddetti impianti di trasmutazione che possono essere realizzati per ridurre le scorie radioattive a lunga vita. In tal modo può proseguire anche la ricerca esistente. Inoltre viene soddisfatta la richiesta delle Camere federali secondo cui non deve sussistere un divieto tecnologico per l’energia nucleare.
Le restanti disposizioni inerenti all’autorizzazione di massima non necessitano di essere modificate, ad eccezione dell’articolo 106. Un’autorizzazione di massima (art. 12 segg. e 42 segg. LENu) è necessaria per poter costruire e gestire un impianto nucleare. Gli impianti nucleari sono definiti nell’articolo 3 lettera d LENu e non comprendono solamente strutture per l’impiego dell’energia nucleare, bensì in particolare anche depositi in strati geologici profondi. L’autorizzazione di massima costituisce inoltre la base per l’esercizio degli impianti nucleari esistenti. Ciò riguarda attualmente solo il deposito intermedio Würenlingen AG (ZWILAG; per le centrali nucleari esistenti non erano necessarie autorizzazioni di massima).81
Nella cifra 2 delle mozioni si richiede che il Consiglio federale proponga una regolamentazione giuridica riguardante l’immediata disattivazione delle centrali nucleari che non soddisfano più le prescrizioni di sicurezza. Tale fattispecie tuttavia è già oggi regolamentata (art. 22 cpv. 3 e art. 72 LENu; art. 44 dell’ordinanza sull’energia nucleare del 10 dicembre 2004, RIC, RS 732.11; ordinanza del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) sulla metodica e le condizioni marginali per la verifica dei criteri per la messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari del 16 aprile 2008, RS 732.114.5). Non è pertanto necessaria una regolamentazione supplementare.
Art. 106 cpv. 1bis e cpv. 4
Le centrali nucleari esistenti non dispongono di un’autorizzazione di massima. Ai sensi del vigente articolo 106 capoverso 1 «Gli impianti nucleari in esercizio che secondo la presente legge necessitano di un’autorizzazione di massima possono essere mantenuti in esercizio senza la corrispondente autorizzazione fintantoché non siano apportate modifiche che a norma dell’articolo 65 capoverso 1 richiedono una modifica dell’autorizzazione di massima». In virtù dell’articolo 65 capoverso 1 lettera b, il rinnovo sostanziale di una centrale nucleare esistente, in particolare con la sostituzione del contenitore pressurizzato del reattore, volto a prolungare in modo significativo la durata dell’esercizio, non è compatibile con la decisione inerente all’abbandono dell’energia nucleare. Ugualmente è da escludere che possano essere modificati lo scopo (utilizzo di elettricità o calore) o le caratteristiche (sistema di reattori, categoria di potenza e sistema principale di raffredda-
81 L’autorizzazione di massima per lo ZWILAG è stata rilasciata dal Consiglio federale il 23 giugno 1993. Le centrali nucleari Beznau I e II, Mühleberg, Gösgen-Dänken e Leibstadt dispongono di una licenza di sito (secondo il diritto anteriore).