Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine

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mento, v. art. 14 cpv. 2 lett. a) di centrali nucleari esistenti, secondo cui ai sensi dell’articolo 65 capoverso 1 lettera a sarebbe altresì necessario il rilascio dell’autorizzazione di massima. Pertanto non devono essere più rilasciate autorizzazioni di massima non soltanto per la costruzione di centrali nucleari, ma anche per i rinnovi sostanziali di centrali nucleari esistenti (art. 106 cpv. 1bis). Inoltre l’articolo 106 capoverso 1 è rilevante anche per altri impianti nucleari come le centrali nucleari che attualmente non dispongono dell’autorizzazione di massima, ma che, conformemente alla LENu, necessiterebbero di tale autorizzazione. Ciò vale potenzialmente e in special modo per le modifiche agli impianti di ricerca.

Il capoverso 4 va stralciato poiché nell’articolo 9 proposto viene introdotto il divieto di ritrattamento in sostituzione della moratoria prevista dal vigente art. 106 cpv. 4.

2.2.7 Legge federale del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici82

Art. 16 cpv. 5 LIE Termini di elaborazione del piano settoriale

L’articolo 16 capoverso 5 della legge sugli impianti elettrici prevede per le autorità preposte alla procedura un termine massimo di elaborazione del piano settoriale di due anni. Si tratta tecnicamente di un termine ordinatorio entro il quale la procedura deve essere conclusa. Nel caso non venga rispettato, i soggetti interessati possono presentare ricorso per ritardata giustizia. Di contro gli atti dell’autorità eseguiti dopo la scadenza del termine restano comunque validi. Bisogna ricordare che la possibilità di esercitare un influsso dell’autorità preposta alla procedura su parti esterne all’amministrazione federale o altri soggetti partecipanti alla procedura (ad es. Cantoni, richiedenti) è limitata. Per questi ritardi nella procedura, l’autorità preposta non può essere resa responsabile ovvero un ricorso per ritardata giustizia sarebbe immotivato. Il Consiglio federale stabilisce scadenze per le singole fasi procedurali. In questo modo anche i partecipanti esterni alla procedura vengono maggiormente coinvolti nella stessa.

Art.16abis LIE Termini per l’evasione di una procedura di approvazione dei piani L’articolo 16abis(nuovo) della legge sugli impianti elettrici stabilisce un termine massimo per l’evasione di una procedura di approvazione dei piani. L’autorità direttiva deve prendere una decisione entro due anni dalla presentazione della domanda. Questo termine ordinatorio è volto a favorire un sollecito trattamento delle domande e migliorare la sicurezza della pianificazione per il richiedente. Il Consiglio federale può stabilire ulteriori scadenze per le singole fasi procedurali, in modo che tutti i soggetti coinvolti possano agire a favore di una rapida evasione della procedura.

2.2.8 Legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico83

Art. 6 cpv. 4 e art. 7 cpv. 3

Il vigente articolo 7 capoverso 3 LEne tutela i produttori che al tempo stesso sono anche acquirenti di energia: a loro non sono applicabili prezzi d’acquisto diversi da quelli applicati ad altri acquirenti comparabili. Al giorno d’oggi questa disposizione è rilevante soltanto nel settore dell’elettricità. Attualmente e nell’immediato futuro è molto improbabile che un produttore di gas o calore sia al tempo stesso acquirente.

Per tale motivo questa disposizione si ritrova ora nella LAEl all’articolo 6 capoverso 4 e all’articolo 7 capoverso 3. Il divieto di discriminazione è quivi da un lato limitato alla

82 RS 734.0

83 RS 734.7