Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 120Fedlex · Rapporto esplicativo
Nel capoverso 1 sono definiti i dispositivi tecnici considerati «sistemi di misurazione intelligenti» ai sensi della LAEl. Un sistema di misurazione intelligente misura il flusso effettivo di energia elettrica incluso l’andamento temporale effettivo. Un requisito centrale e obbligatorio dello smart meter consiste nella possibilità di supportare la trasmissione bidirezionale dei dati. Gli apparecchi che non dispongono di questa funzione non sono considerati sistemi di misurazione intelligenti ai sensi della LAEl.
Nel capoverso 2 si trova una norma di delegazione, in base alla quale il Consiglio federale può emanare direttive per l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. Può infatti obbligare i gestori di rete a disporre entro un dato termine l’installazione di sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali o presso determinati gruppi di consumatori finali. In linea di principio sarebbe anche possibile affidare questo sviluppo al mercato. Allo stato attuale dei fatti tuttavia sembrano prevalere i vantaggi di un’introduzione regolamentata a livello statale (si veda anche lo «Schlussbericht der Folgeabschätzung einer Einführung von Smart Metering im Zusammenhang mit smart grid in der Schweiz» del 5 giugno 2012 – Rapporto conclusivo concernente la valutazione degli effetti dell’introduzione di smart metering in relazione a Smart Grid in Svizzera84), per cui è presumibile che il Consiglio federale farà valere tale competenza. In caso venisse introdotto questo obbligo, i gestori di rete dovrebbero non solo ordinare l’installazione dei sistemi di misurazione intelligenti, ma, naturalmente, integrarli anche in una efficiente rete di comunicazione.
Conformemente al capoverso 3 il Consiglio federale può inoltre stabilire quali requisiti tecnici minimi devono avere i sistemi di misurazione intelligenti. Non si tratta di prescrivere delle caratteristiche metrologiche che rientrano nell’ambito delle prescrizioni sulla metrologia del diritto federale e devono essere disciplinate nel presente atto con requisiti metrologici specifici (in particolare afferisce a questo atto la regolamentazione concernente l’individuazione di manipolazioni o la protezione da contraffazioni). Il Consiglio federale in questo caso deve unicamente poter stabilire di principio quali peculiarità, dotazioni e funzionalità, che esulano dalle direttive in materia di taratura, devono essere presenti nei sistemi di misurazione intelligenti. Queste direttive da un lato sono importanti per evitare di investire in una tecnologia smart meter non idonea a produrre il vantaggio auspicato. Dall’altro i requisiti minimi rappresentano anche il limite massimo per i costi computabili. Quindi chi installa un apparecchio di misurazione con requisiti superiori a quelli minimi, deve sostenere i costi supplementari che ne derivano (cfr. modifica nell’art. 15 cpv. 1 LAEl). Il capoverso 3 contempla, oltre alla competenza per la prima definizione dei requisiti tecnici minimi anche la competenza del Consiglio federale di apportare delle successive modifiche qualora fosse necessario. In questo modo il Consiglio federale ha la possibilità di reagire in maniera adeguata a eventuali cambiamenti dei requisiti del sistema elettrico e alle innovazioni.
Nella loro formulazione i capoversi 2 e 3 sono indipendenti uno dall’altro. Il Consiglio federale pertanto può prevedere requisiti minimi, senza dover prescrivere contestualmente l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. Viceversa invece, dal senso e dallo scopo delle disposizioni risulta senz’altro che il Consiglio federale, una volta fatta valere la propria competenza conformemente al capoverso 2, stabilisce contestualmente anche i requisiti tecnici minimi degli smart meter. Senza queste direttive minime l’obbligo di introduzione difficilmente verrebbe attuato in modo ragionevole, poiché non vi sarebbe
84 Pubblicato su Internet all’indirizzo http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/27072.pdf (stato 5 giugno 2012).