Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine

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componente tariffaria relativa alla fornitura di energia. In questo modo si vuole evitare che i gestori di rete cerchino di compensare eventuali perdite di fatturato e mancati guadagni dovuti al proprio consumo mediante costi dell’elettricità superiori. Questa norma costituisce quindi la concretizzazione dell’adeguatezza della tariffa dell’elettricità da essa disciplinata rispettivamente della componente tariffaria relativa alla fornitura di energia. Dall’altro il divieto di discriminazione si applica solamente agli acquirenti/ai produttori non presenti sul mercato libero dell’elettricità, poiché su un mercato liberalizzato le prescrizioni sui prezzi non sono più legittime.

Al contrario il divieto di discriminazione non riguarda la componente tariffaria relativa all’utilizzazione della rete. Ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 LAEl l il corrispettivo per l’utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili (definiti nel dettaglio), nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Pertanto un eventuale consumo proprio non ha alcuna incidenza sull’ammontare assoluto dei costi di rete complessivi in un comprensorio; un gestore di rete non ha quindi la possibilità di compensare con prezzi di utilizzazione della rete superiori eventuali perdite di fatturato o mancati guadagni dovuti al consumo proprio. Inoltre le tariffe di utilizzazione della rete devono riflettere i costi causati dai consumatori finali (art. 14 cpv. 3 lett. a LAEl), per cui, per quanto riguarda i costi di utilizzazione della rete, i gestori di rete hanno la possibilità di definire diversi gruppi di clienti. In determinati casi di consumo proprio (ad es. consumo proprio molto elevato, la rete viene utilizzata relativamente poco, ma è comunque impostata sul massimo livello possibile di immissione e prelievo), può essere giustificata la creazione di un tale gruppo. Per queste due ragioni il divieto di discriminazione non riguarda la componente tariffaria relativa all’utilizzazione della rete.

Art. 15 Costi di rete computabili

Nel capoverso 1 dell’articolo 15 sono stati integrati i costi di acquisto, installazione ed esercizio dei sistemi di misurazione intelligenti (smart meter, cfr. nel dettaglio art. 17a LAEl) prescritti per legge. In questo modo viene regolamentato il finanziamento dell’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. I costi di tale introduzione sono considerati costi di rete computabili e pertanto possono essere conteggiati attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete e traslati ai clienti finali. In linea di principio ciò si inserisce senza soluzione di continuità nell’attuale regolamentazione, secondo cui i costi per i sistemi di informazione e misurazione conformemente all’articolo 8 OAEl valgono come costi computabili (art. 7 cpv. 3 lett. f OAEl).

Nel testo di legge sono indicati come computabili esclusivamente i costi degli smart meter «prescritti per legge». Ciò per evitare che vengano interamente conteggiati costi per apparecchi di misurazione intelligenti, le cui funzioni superino i requisiti minimi con il rischio di generare costi sensibilmente maggiori.

Anche gli ammortamenti necessari legati alla necessità di mettere fuori servizio i contatori tradizionali, in seguito all’obbligo di installazione di smart meter previsto dal diritto federale (cfr. nuovo art. 17a cpv. 2 LAEl), prima che siano stati completamente ammortizzati, sono da considerare costi legati all’acquisto e all’installazione di sistemi di misurazione intelligenti. Anch’essi pertanto sono considerati costi computabili.

Il capoverso 1biscorrisponde al diritto vigente; la frase è stata estrapolata dal capoverso 1 unicamente per ragioni sistematiche.

Art. 17a Sistemi di misurazione intelligenti

In seguito agli sviluppi della tecnica, già attuati come pure ulteriormente da incentivare, nell’ambito delle reti è emersa la necessità di dare una regolamentazione ai sistemi di misurazione intelligenti, soddisfatta con il nuovo articolo 17a LAEl.