Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo
dell’obiettivo al contrario comporta un aumento della tassa sul CO2. Senza il rapido aumento della tassa sul CO2 e il Programma Edifici difficilmente si potrà raggiungere l’obiettivo di riduzione fissato per legge, pari ad almeno il 20 per cento entro il 2020. Affinché la maggiore aliquota della tassa possa sviluppare i suoi effetti incentivanti in un periodo di tempo il più lungo possibile, in caso di necessità la tassa deve poter essere aumentata già all’inizio del 2014.55
Al fine di rafforzare ulteriormente dal 2015 gli obiettivi perseguiti con l’aumento della tassa sul CO2, per il raggiungimento degli obiettivi legati al CO2 il Consiglio federale propone due varianti di finanziamento del Programma Edifici, al fine di aumentare i mezzi complessivi di Confederazione e Cantoni dagli attuali 267 milioni di franchi annui (sulla base della legge sul CO2 riveduta entrata in vigore il 1° gennaio 2010) a 600 milioni di franchi annui dal 2015. Grazie ai contributi federali e cantonali, oltre a ridurre le emissioni di CO2, si aumenta l’efficienza energetica del settore elettrico e termico, si promuovono le energie rinnovabili e lo sfruttamento del calore residuo e si sostiene la diffusione delle più moderne tecniche per gli impianti domestici. Dalla procedura di consultazione emergerà quale opzione di finanziamento viene ritenuta più consona:
Variante 1: nessun aumento dei fondi provenienti dalla destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2 e mantenimento dello stesso importo della partecipazione dei Cantoni (300 milioni di franchi).
Questa variante presuppone una tassa sul CO2 di almeno 60 franchi per tonnellata di CO2. L’intero importo derivante dalla destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2 verrà destinato a programmi cantonali sotto forma di contributi globali. Le attuali parti A Involucro dell’edificio e B Programmi cantonali del Programma Edifici vengono raggruppate (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a e b della legge sul CO2 riveduta del 23 dicembre 201156). Con questo raggruppamento si elimina la delimitazione problematica tra parte A e parte B e la competenza in materia di finanziamento degli edifici è chiaramente assegnata ai Cantoni. In altre parole la responsabilità per l’attuazione del Programma Edifici è totalmente dei Cantoni (misure e finanze). L’attuale accordo programmatico tra Confederazione e Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (EnDK) nel suo ruolo di rappresentante dei Cantoni decade. Di contro ci si attende dai Cantoni un maggior impegno finanziario nel settore degli edifici e il rispetto dell’obiettivo settoriale di riduzione del CO2 per gli edifici entro il 2020. La Confederazione ipotizza che i Cantoni si assumeranno tale responsabilità e che come minimo raddoppieranno il contributo globale (i contributi globali non possono superare i crediti concessi dai Cantoni, cfr. art. 52 cpv. 1 dell’avamprogetto LEne). L’orientamento dei contributi globali comporta inoltre nella variante 1 un programma base comune di incentivi dei Cantoni nell’ambito del risanamento dell’involucro degli edifici (anche per evitare uno «stop and go» nel programma nazionale di risanamento dell’involucro degli edifici) e della sostituzione degli impianti di riscaldamento fissi a resistenza elettrica e ad olio combustibile che viene attuato in forma armonizzata. In questa variante i fondi dei Cantoni devono essere aumentati a 300 milioni di franchi, in modo da permettere l’utilizzo dei contributi globali della Confederazione.
55 Fonte «Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) – Rapporto esplicativo sul progetto preliminare per l’indagine conoscitiva dell’11 maggio 2012, UFAM
56 FF 2012 109, termine del referendum scaduto il 13 aprile 2012