Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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verso prescrizioni sull’utilizzo viene regolamentato o limitato l’utilizzo di determinati apparecchi elettrici.
Adeguamento del diritto fiscale: con l’adeguamento del diritto fiscale (legge federale sull’imposta federale diretta, LIFD e legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, LAID) s’intende creare degli incentivi per i proprietari degli immobili affinché a) i loro immobili presentino standard minimi di efficienza energetica e b) risanamenti generali anziché parziali.
a) Attualmente numerosi immobili presentano un elevato potenziale di miglioramento
in termini energetici. Per poter sfruttare tale potenziale é necessario che in futuro gli investimenti che servono a risparmiare energia e a proteggere l’ambiente siano fiscalmente deducibili solamente quando l’immobile presenta uno standard energetico minimo prestabilito oppure lo raggiunga grazie all’investimento effettuato. L’obiettivo consiste nel dotare nel medio periodo dello standard minimo il maggior numero possibile di immobili. Un termine transitorio di dieci anni consente ai proprietari di adeguarsi alla nuova situazione. Inoltre si tiene in debito conto delle esigenze di protezione dei monumenti storici.
b) Attualmente i risanamenti generali sono scoraggiati dalla legislazione fiscale, in
quanto le misure di risanamento deducibili possono essere considerate fiscalmente solamente nell’anno in cui sono effettuate. Se il reddito imponibile è inferiore all’importo del risanamento generale, non è possibile considerare l’intero ammontare dei costi ai fini fiscali. Diversa la situazione per i risanamenti parziali, in cui i costi d’investimento sono ripartiti su diversi anni e quindi possono essere considerati e dedotti in diversi periodi fiscali. Ciò costituisce un interessante fattore dal punto di vista tecnico-fiscale e finanziario per numerosi proprietari di abitazioni che li spinge a prediligere quindi i risanamenti parziali, meno efficaci tuttavia dal punto di vista tecnico-energetico rispetto a quelli generali. Pertanto attraverso modifiche del diritto fiscale vanno creati incentivi a favore dei risanamenti generali.
Per evitare che il principio della deducibilità fiscale venga leso, in alternativa si potrebbe continuare a concedere le deduzioni solo nell’anno della misura di risanamento. In questo modo, il punto b) risulterebbe vano e la misura verrebbe ridotta al punto a).
Costi e finanziamento
Dal 2015 la dotazione complessiva della Confederazione e dei Cantoni per il finanziamento del Programma Edifici deve essere aumentata a 600 milioni di franchi. In questo senso i Cantoni devono essere maggiormente responsabilizzati. Questo importo supplementare viene finanziato in modo diverso a seconda della variante (cfr. spiegazioni al punto Rafforzamento del Programma Edifici, pag. 28–29).
Industria e servizi
Situazione iniziale
Nel 2010 il consumo finale di energia del gruppo «Industria e servizi» è stato di 89 TWh (320 PJ), di cui 37 TWh (133 PJ) di elettricità. Il consumo di elettricità di questi due settori corrisponde quindi a circa il 60 per cento dell’attuale consumo globale svizzero di energia elettrica.
Il potenziale di risparmio energetico nell’industria, nel commercio e nei servizi è considerevole. Il potenziale di risparmio relativo al calore di processo è stimato fra il 30 e il 35 per cento, quello relativo ai sistemi di propulsione e processi fra il 20 e il 25 per cento. A livello di tecnologie del’informazione della comunicazione sono possibili risparmi a lungo termine fino al 35 per cento. Al fine di sfruttare questo potenziale servono in particolare