Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine

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mediante una partecipazione degli impianti di produzione pilotabili all’energia di compensazione risparmiata.

Art. 23–26 Aste

Il nuovo regime delle aste è parte integrante del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, non qualcosa di distinto (cfr. anche l’inquadramento sistematico della regolamentazione). Una differenza centrale rispetto al sistema nella sua forma tradizionale è che la rimunerazione (più precisamente: il tasso di rimunerazione) viene definita attraverso un’asta; non vigono dunque i tassi di rimunerazione prescritti dall’ordinanza (e orientati all’impianto di riferimento). Anche l’adesione al sistema di immissione di elettricità avviene tramite l’asta – anziché tramite l’abituale procedura di notificazione. Per il resto vigono le normali disposizioni sul sistema di immissione di elettricità, anche quelle delle disposizioni esecutive. Ad esempio, l’impianto deve essere nuovo, le esigenze minime vanno soddisfatte, la rimunerazione è fissa sul periodo definito (a tale proposito è comunque possibile un accorciamento rispetto ai normali periodi) ed è finanziata attraverso il supplemento rete.

Quando il Consiglio federale ha deciso un passaggio di regime (verso le aste), il cambiamento è definitivo nel senso che nel settore corrispondente non vi è nessun ritorno al sistema convenzionale. I tassi di rimunerazione definiti nel diritto d’esecuzione ai sensi dell’articolo 21 non vengono pertanto applicati ai nuovi gestori che aderiscono al sistema con i loro impianti (valgono solamente per gli impianti presenti nel sistema prima del passaggio al nuovo regime). Il carattere definitivo del cambiamento intende garantire la necessaria stabilità del sistema di promozione ed evitare incertezze dovute a ripetuti passaggi di regime. Inoltre, i progettisti potrebbero ad es. speculare sul regime e il periodo a loro più congeniali e rimandare gli investimenti. Un continuo passaggio e una complessa convivenza di impianti nel sistema di immissione di elettricità secondo le regole convenzionali o le aste complicherebbero ulteriormente il sistema, rendendolo altresì più soggetto all’errore, soprattutto nell’esecuzione. Aumenterebbero così anche i costi di attuazione.

Criteri di aggiudicazione

Il criterio principale o primario di aggiudicazione è il «prezzo», ovvero il tasso di rimunerazione offerto. Più questo è basso, meglio è. Fin tanto che le offerte con il tasso migliore non superano il volume messo a concorso, quale criterio vale soprattutto il prezzo. Sussidiariamente, ad esempio quando ci sono troppe offerte con il miglior tasso di rimunerazione o laddove la realizzazione di un progetto non è ancora sufficientemente matura o appare in maniera generale improbabile, verrebbero considerati anche altri criteri (art. 24 cpv. 1 lett. a–c). Tramite l’articolo 25 e la definizione delle modalità esatte di aggiudicazione (rispettivamente: tramite varie modalità di aggiudicazione), il Consiglio federale potrà concretizzare le priorità dei criteri. Per stato di realizzazione dell’impianto si intende a partire da quando si potrà contare su una produzione (l’impianto è in fase di progettazione, di costruzione o è già in esercizio?). Non sono veri e propri criteri di aggiudicazione la compatibilità ambientale o l’ubicazione appropriata, aspetti comunque da tenere in considerazione; l’ubicazione appropriata quasi come requisito per la partecipazione (art. 18 cpv. 2), gli aspetti ambientali attraverso le esigenze minime (art. 18 cpv. 3).

Sessioni d’asta

Una volta che un settore, ovvero un’intera tecnologia o una categoria, è passato al regime delle aste, spetta all’Ufficio federale dell’energia (UFE) predisporre le singole sessioni d’asta, modalità incluse. Queste sessioni costituiscono il quadro temporale delle aste concrete, che non sono organizzate dallo stesso UFE, ma dall’organo d’esecuzione presso la società nazionale di rete (art. 66). Ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1, l’UFE definisce